Notifica all’estero


Quando Equitalia o l'Agenzia delle Entrate devono notificare un atto, effettuano una visura all'Anagrafe in cui il debitore risulta residente.





In relazione alla mia precedente domanda e alla dettagliata risposta vorrei questa conferma.

Il 15 gennaio 2015 faccio cancellare all’anagrafe l’indirizzo di residenza e mi iscrivono nella lista dei senza fissa dimora.

Ottengo in data 1 aprile 2015 ufficiale residenza estero con relativo documento di identità e da questa data ho tempo 90 gg per iscrivermi all’aire. mi iscrivo all’aire il 15 maggio.

Le notifiche dal 1 di aprile al 1 luglio (90 gg di tempo x iscriversi all’aire dall’ottenimento della residenza)gli avvisi possono essere notificati alla casa comunale dopo di che all’estero?

E se mi fossi scritto all’AIRE dopo i 90 gg previsti dalla legge, in ogni caso dalla data dell’iscrizione quindi dal 15 di maggio devono notificarmeli all’estero perchè fa fede la data della mia iscrizione al consolato e non quanto tempo gli uffici pubblici italiani ci mettono x aggiornare le loro banche dati?

Quando Equitalia o l’Agenzia delle Entrate devono notificare un atto, effettuano una visura all’Anagrafe in cui il debitore risulta residente. Qualora il debitore si sia trasferito, la posizione anagrafica riporta il comune in cui egli è emigrato: viene dunque effettuata una nuova ricerca e così via, fino a risalire all’ultimo indirizzo noto del debitore.

Supponiamo che la ricerca sia stata effettuata il 14 maggio 2015: verosimilmente una visura all’anagrafe avrebbe dato come risultato la sua appartenenza ai senza fissa dimora e non ci sarebbe stata traccia della sua iscrizione all’AIRE.

La lavorazione dell’atto segue l’iter di controlli e verifiche e quindi il documento viene trasmesso e smistato all’albo Pretorio del Comune con pubblicazione che potrebbe essere stata effettuata (ad esempio) il 5 giugno (anche se lei ne è venuto a conoscenza il 16 giugno).

Se il debitore si rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale competente per eccepire un vizio di notifica, dal momento che, essendosi iscritto all’AIRE il 15 maggio, la notifica dell’atto avvenuta in data 5 giugno avrebbe dovuto essere eseguita presso la sua residenza all’estero (e non perfezionata tramite affissione all’albo pretorio del comune in cui risultava senza fissa dimora), perde il ricorso. Questo è tutto.

L’iscrizione all’AIRE, con le coordinate della nuova residenza estera, fra le altre cose, viene registrata nell’ultimo comune di residenza italiano del debitore. Solo dopo tale registrazione si rende possibile una notifica all’estero.

Il problema non è tanto quello del tempo occorrente all’anagrafe per recepire l’informazione trasmessa dal consolato: la registrazione in anagrafe può avvenire anche lo stesso giorno dell’iscrizione all’AIRE. Il periodo di tolleranza serve a contemperare i diritti del creditore, il quale può aver effettuato una visura all’anagrafe il giorno prima della registrazione all’AIRE e può aver notificato l’atto venti giorni dopo quello in cui ha ottenuto l’informazione dall’anagrafe a cui si era rivolto.

22 Giugno 2015 · Ludmilla Karadzic


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