Cambiando residenza, si può non far entrare l’ufficiale giudiziario all’indirizzo dove è stato notificato l’atto di precetto? Può andare l’ufficiale giudiziario, al nuovo indirizzo di residenza?
Se il creditore sceglie di agire con pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, entro i 90 giorni successivi alla notifica del precetto, l’ufficiale giudiziario, chiamato all’azione esecutiva, deve interrogare gli archivi demografici per conoscere la residenza corrente del debitore.
Tuttavia, (articolo 513 codice di procedura civile) il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre (ad esempio presso un domicilio del debitore diverso dalla sua residenza).
31 Maggio 2016 · Lilla De Angelis
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