Notifica degli atti a mezzo servizio postale


Per il corretto perfezionamento della notifica via posta serve solo la prova della spedizione della raccomandata informativa A/R





Non mi è chiara la dinamica della notifica via posta, specie per quel che riguarda l’obbligatorietà o meno della raccomandata informativa in caso di temporanea assenza del destinatario dell’atto.

La notifica degli atti attraverso il servizio postale è prevista dall’articolo 26 del DPR 602/1973 che consente la notifica via posta della cartella esattoriale e degli atti correlati, nonché dall’articolo 60 del DPR 600/1973 per quel che riguarda gli avvisi di accertamento ed in genere gli atti tributari ed infine dalla legge 890/1982 che regola la notifica delle sanzioni amministrative (tipicamente le multe per violazione al Codice della strada) con l’articolo 7 comma 3 e l’articolo 8 comma 4.

La parte più critica della procedura di notifica postale è quella che riguarda la temporanea irreperibilità del destinatario dal luogo di residenza, quando non è possibile la consegna alternativa – a soggetti che si qualificano come legati da vincoli affettivi o di comunanza di vita stabili con il destinatario, comunque presenti presso il luogo di residenza del debitore, purché con età maggiore di quattordici anni o non palesemente incapaci – oppure al portiere dello stabile o ad un vicino disponibile a prendere in carico l’atto.

In questo scenario, il postino inserisce nella cassetta postale del destinatario temporaneamente non reperibile (o sotto l’uscio della sua dimora) un avviso di inizio giacenza presso il più vicino ufficio postale e nella stessa giornata, come prescrive la normativa vigente, provvede ad inviare al destinatario una raccomandata A/R (la famigerata raccomandata informativa) con cui questi viene avvisato della data di inizio giacenza, che l’atto resterà in deposito per il ritiro per sei mesi decorrenti dalla data di inizio giacenza e che verrà, dopo tale termine, restituito al mittente, che la notifica si intenderà comunque perfezionata decorsi 10 giorni dall’inizio giacenza, in assenza di un ritiro dell’atto prima del decorso di tale termine.

Sulla notifica della raccomandata informativa è intervenuta la Corte di cassazione con l’ordinanza 6242/2017, con la quale ha chiarito che, per quanto attiene la notifica a mezzo posta, qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, essa si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex articolo 8 della legge 890/1982, la sola prova della spedizione di tale raccomandata (cosiddetta CAD, ovvero Comunicazione di Avvenuto Deposito) e non anche della sua avvenuta ricezione.

27 Aprile 2024 · Giovanni Napoletano


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