Multa 2002 recapitata al vecchio indirizzo di residenza












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Sul sito INPS, sotto la voce Equitalia, mi sono accorta di avere un debito di 497 euro per 2 multe del 2002 (l’importo iniziale era di 330 euro). Visto che non sapevo nulla mi sono recata in Equitalia per avere chiarimenti e mi sono resa conto che le notifiche delle multe mi sono state inviate al vecchio indirizzo di residenza inquanto dal 2000 ero residente in un altro comune. Visto che le notifiche mi sono state inviate al vecchio indirizzo, non ho potuto avvalermi del diritto di contestazione entro 60 gg dalla ricezione di esse e poi, c’è un’altra cosa: la patente mi è stata data nel 2005, quindi la macchina nel 2002 non poteva essere guidata da me. Si,la macchina era intestata a me ma io potevo chiedere a chi la guidava di pagare le multe. Dopo 9 anni chi si ricorda chi la guidava?

La cartella esattoriale,notificata il 12/09/2005,risulta invece inviata al indirizzo attuale di residenza. Probabilmente è stata una mia dimenticanza. Ho inviato una mail al equitalia e mi è stato risposto così:”La informiamo che qualsiasi contestazione o richiesta relativa a tributi iscritti a ruolo, deve essere rivolta all’Ente impositore indicato nella cartella di pagamento, che Le è stata notificata. Le precisiamo, che così come disposto dalla normativa attualmente vigente, è cura dello stesso Ente impositore l’invio, allo scrivente Agente della Riscossione, di eventuali provvedimenti di rettifica dell’iscrizione a ruolo”.

Che devo fare? Le devo pagare?

In tema di opposizione alla multa per violazione del codice della strada – in mancanza di contestazione immediata della violazione e di successiva notifica del verbale di multa – l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria della tutela che la parte sanzionata non ha potuto a suo tempo esperire.

In parole semplici vige la regola secondo la quale l’opposizione alla cartella esattoriale deve comunque consentire la contestazione dei vizi e/o delle irregolarità di notifica che hanno determinato il mancato pagamento della multa, con la conseguente iscrizione a ruolo, e della cui esistenza il presunto trasgressore è venuto a conoscenza solo quando gli è stata notificata la cartella esattoriale.

I vizi deducibili (ovvero le irregolarità che si possono far rilevare in modo da annullare la multa e la cartella esattoriale ad essa sottesa) sono sostanzialmente la mancata o irregolare notifica del verbale di accertamento della violazione e quindi comprendono anche il suo caso, ovvero la notifica del verbale al vecchio indirizzo di residenza.

Con la recente sentenza di Cassazione n. 12505/2011 si stabilisce che il termine per impugnare la cartella esattoriale originata da multa non pagata – per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione – è di sessanta giorni.

Può dunque valutare la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace.

Le risposte fornite da Equitalia stanno a significare che lei può provare ad ottenere uno sgravio in autotutela rivolgendosi direttamente all’Ufficio contravvenzioni del Comune (ente impositore) facendo presente l’errore di notifica. Con una avvertenza però: questa procedura non sospende i termini per il ricorso e dunque bisogna stare in campana se “la portano per le lunghe”.

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27 Settembre 2011 · Chiara Nicolai

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