Liquidazione controllata omologata


La legge 3/2012 è finalizzata ad evitare il suicidio del debitore sovraindebitato, ma non può contribuire al dissesto del creditore insoddisfatto





Mi riferisco a questo quesito ricordando che l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) a cui mi ero rivolto, mi aveva consigliato di fare la liquidazione controllata che tanto sarebbe durata solo 3 anni e ci avrei rimesso solo l’auto ed una rata fissa. E’ giunta l’omologa e solo dopo mi é stato detto che anche il TFR sarebbe stato acquisito in ragione di 1/5, maturato e maturando. Infine la rata, che doveva essere di 200 euro alla fine sarà di 1000 euro dato che il giudice ha stabilito che 600 a me per vivere ed andare al lavoro, la differenza sul netto ed ogni entrata a qualsiasi titolo o acquisizione di bene o donazione avrebbe dovuto confluire sul fondo esdebitante. Io in fiducia avevo firmato le deleghe ma: non mi é stato mai consegnato un foglio di riepilogo e la stima particolareggiata inviata al Giudice senza neppure fornirmi riscontro in modo da poter vedere le eventuali anomalie. Al momento ho solo il contratto iniziale e l’omologa scaricata dal sito del tribunale. Mi furono spiegati i pro ma omessi i contro di tale procedura.A conti fatti, preferivo il pignoramento in busta paga di 1/5. Adesso mi sento espropriato di me stesso in quanto passato al curatore nominato dal tribunale, coincidente oltretutto con il gestore dell’ordine a cui mi ero rivolto . Come posso fare ad uscirne? Vorrei poter recedere ma mi hanno detto che se non pago rischio addirittura il carcere e l’espropriazione diretta in busta paga! Quindi anche 13esima ed assegno per la vacanza contrattuale dovrei perdere?

Il trattamento che è stato riservato al debitore è quello derivante da un pignoramento dello stipendio mitigato, azionando cioè solo per il capitale a debito, senza aggravio di spese legali e con l’applicazione di interessi vantaggiosi. Anche il 20% del TFR spettante al lavoratore sarebbe devoluto a qualsiasi creditore in occasione del passaggio in pensione o di eventuali dimissioni oppure per abbreviare il lunghi tempi di rimborso determinati da una trattenuta del quinto sullo stipendio del debitore inadempiente .

Evidentemente i vantaggi ottenuti non sono soddisfacenti per il debitore che non si rende conto che la legge 3/2012 è finalizzata ad evitare il suicidio del debitore inadempiente sovraindebitato, ma anche ad evitare il dissesto del creditore insoddisfatto!

Non si va in galera non rispettando il piano di rientro concordato con il giudice del sovraindebitamento: gli importi pagati andranno a compensare il credito complessivo rimasto insoddisfatto.

Dopodiché il creditore seguirà le usuali procedure di pignoramento con la trattenuta coattiva in busta paga, come avviane per tutti i debitori che non chiedono l’applicazione della legge 3/2012.

1 Dicembre 2023 · Chiara Nicolai


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