Liquidazione controllata omologa ex legge 3/2012


La legge 3/2012 tenta la difficilissima composizione fra la tutela del debitore sovraindebitato e disperato e la tutela del creditore insoddisfatto





Per porre fine alla mia situazione debitoria, mi ero rivolto ad un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) da sovraindebitamento: la prima istanza per la legge sul sovraindebitamento, pur essendoci tutti i requisiti, dopo l’assegnazione a 3 giudici diversi, fu respinta. La referente dell’organismo, di cui tanto mi fidavo essendo oltretutto disperato, mi disse di fare non il ricorso o una nuova riproposizione ma la liquidazione controllata che a parità di tutto mi avrebbe esdebitato in automatico in 3 anni. La quota calcolata da dare, sarebbe rimasta invariata. E avrei solo dovuto cedere il bene dell’auto. Il piano è stato omologato, ma anziché la quota essere di 280 euro, a conti fatti il Giudice stabilisce un minimo che mi porta a versarne 1000 euro al mese, in quanto la cessione in busta paga per crediti alimentari, la calcola nella quota stabilita per me pur essendo prelevata direttamente in busta paga.Quindi, mi rimane alla fine una pensione sociale, considerando che dovrò viaggiare necessariamente con l’auto facendo 100km giornalieri. Inoltre nel decreto di omologa viene erroneamente riportato che ho un alloggio di servizio ad uso gratuito. Nominato il gestore, non l’ho mai incontrato. Il piano preliminare non mi é stato fatto vedere per eventuali constatazioni, non sono stato avvisato che nel frattempo era uscita la prassi di prelevare anche il TFR maturato e maturando. Il piano è stato inviato direttamente (evidentemente grazie alle deleghe di rappresentanza fattemi firmare per l’avvocato) ed una volta omologato, alle mie contestazioni su quanto prospettatomi all’inizio e non risultato, la gentilezza fino all’approvazione é sparita e mi é stato risposto che il Giudice ha deciso così. Ho letto che dopo omologa non é possibile rinunciare ( a io non sono stato informato sui contro , sulle novità del TFR sopraggiunte in corso di redazione del piano, non mi é stato fatto vedere nulla se non firmare deleghe). Non solo non posso tornare indietro ma rischio anche la galera o un provvedimento di trattenuta diretta in busta paga, se non verso quanto decretato. In pratica, mi conviene licenziarmi a quel punto! Che posso fare? Mi sento ingannato. Ho capito che interessava solo l’omologa e non la mia vita. Mi conveniva essere pignorato a vita, tenendo conto che tra 6 anni andrei in pensione con minimo. impignorabile. Che posso fare? Salva suicidio…no, spingi suicidio!

Bisogna accettare il principio che il debitore che si rivolge al giudice del sovraindebitamento non può restare proprietario di un immobile o di uno reddito stipendiale non gravato da trattenuta,
se il credito vantato dal debitore rimane insoddisfatto.

Il giudice ha accordato la medesima trattenuta dello stipendio che si sarebbe avuta con il pignoramento dello stesso, tenendo conto che la somma della trattenuta per crediti alimentari e quella per crediti ordinari non può superare il 50% della retribuzione netta.

In caso di pignoramento il creditore avrebbe comunque ottenuto il 20% del TFR spettante.

Va tenuto presente che in caso di pignoramento l’importo dovuto al creditore procedente sarebbe stato gravato da ulteriori spese di giudizio e da interessi legali che non sono stati, invece, applicati.

Non bisogna pensare alla legge 3/2012 come ad un meccanismo che rottama i debiti accumulati fino a qual momento, ma va ricordato che vanno tutelati anche i diritti dei creditori.

Con il dispositivo omologato dal giudice del sovraindebitamento ex legge 3/2012, una eventuale eredità o altri patrimoni sopravvenienti non potrebbero essere aggrediti dai creditori che, altrimenti, potrebbero sempre decidere di avviare azioni esecutive più tempestive nel recupero di quanto gli è dovuto rispetto al pignoramento dello stipendio (o domani, della pensione).

Quindi attenzione a venir meno agli impegni sottoscritti e al fatto che la pensione che spetterà fra poco al debitore, non è pignorabile: ricordare sempre che i debiti non rimborsati in vita si trasmettono agli eredi (ad esclusione delle sanzioni amministrative e penali) dopo il decesso del debitore.

26 Novembre 2023 · Chiara Nicolai


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