Licenziamento e addebiti in busta paga ed indennità di fine rapporto per cessione del quinto, prestito delega e finanziamenti personali

Cessione del quinto, pignoramento pensione, pignoramento stipendio, prestito delega, recupero crediti












Sono un incentivato ad esodo da 2 mesi e rotti, firmato fine ottobre 2018 e andrò in pensione con quota 100 fra due anni, dicembre 2021: sulla somma che a brevissimo mi verrà erogata dal datore di lavoro ho due trattenute, quinto e delega, e da circa un mese e rotti sono subissato da telefonate e raccomandate da parte di una finanziaria, alle quali non rispondo perché so che il datore di lavoro fa veci di sostituto d’imposta ed è responsabile di eventuali decurtazioni da fare al mio incentivo, per conto mio.

So che per legge il datore di lavoro deve con tutte le somme a me spettanti per esodo, liquidare tutte le varie pendenza, ma finora però non l’ha fatto e mi viene il sospetto che potrebbe non farlo. Dato che l’occasione ma sopratutto il bisogno per vivere decentemente e serenamente, rende l’uomo ladro, nel caso i benefattori della finanziaria non vengano soddisfatti nelle loro richieste (e se il sottoscritto nel frattempo riceve i danari e magicamente li fa sparire dal cc) corro rischi di tipo penale? Galera?

O sarò semplicemente inseguito da quando saro’ pensionato (ora ho 40 anni di contributi, non lavoro e neppure ho intenzione di lavorare) fino alla morte?

Tenete presente che ho solo un cc intestato con mia moglie ove le giunge la sua pensione di inabilita’ al lavoro di euro 700) e null’altro, neppure libretti o affini.

Il datore di lavoro deve sicuramente rispettare gli impegni assunti contrattualmente con il cessionario del quinto dello stipendio e per il rimborso del prestito per il quale è stato delegato al pagamento.

Tuttavia non ha alcun obbligo vero terzi creditori personali del lavoratore dipendente, a meno che il creditore insoddisfatto non si sia attivato per tempo con azione esecutiva di pignoramento dello stipendio.

Per il resto, tenga presente che il conto corrente cointestato con il coniuge non debitore, può essere pignorato fino al 50% del saldo attivo, e, inoltre, che la finanziaria creditrice potrà ottenere il pignoramento della pensione appena lei comincerà a percepirla.

Pertanto, non è scontato che la finanziaria creditrice insoddisfatta debba limitarsi ad inseguirla con semplici contatti telefonici.

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9 Gennaio 2020 · Ludmilla Karadzic