Libretto nominativo e Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011


Norme antiriciclaggio - limiti di utilizzo del contante





Dal prossimo 1° ottobre i libretti di deposito al portatore con saldo oltre i 2500,00€ non saranno più ammessi dalle nuove norme antiriciclaggio; occorrerà ridurre il saldo ed aprire eventualmente altri libretti.

Questa norma (saldo entro i 2500,00€) vale anche per i Libretti Nominativi?

Con l’emanazione del decreto legge 138/2011, pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 231/2007. In particolare, la soglia di 5.000 euro è stata abbassata a 2.500 euro.

Pertanto, a partire dal 13 agosto 2011, per importi pari o superiori a 2.500 euro:

a) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
b) Gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, ivi inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità.

Inoltre, il decreto ha previsto che a far tempo da tale data, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.

Non dal primo ottobre 2011, ma entro il 30 settembre 2011 occorrerà ridurne il saldo. La norma vale solo per libretti al portatore (anonimi e non tracciabili)

19 Settembre 2011 · Simone di Saintjust


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