Lettera di sollecito di pagamento da parte di una agenzia di recupero crediti





Di solito le società di recupero crediti non sono attrezzate e non vogliono avviare azioni giudiziali nei confronti del debitore ceduto.





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Ho ricevuto in data odierna una lettera da parte di una agenzia di recupero crediti che come oggetto riporta: Sollecito di pagamento e costituzione in mora.

Il testo della lettera cita che, per conto della banca dove ho ottenuto un prestito di 1000 euro nel 2011, hanno ottenuto l’incarico di procedere nei miei confronti per riscuotere tale somma che ora ammonta a 2.200 euro, e mi invitano a prendere contatto entro 5 giorni e se non lo faccio si rivolgeranno alle autorità giudiziarie per il recupero forzato. e termina con un non ci saranno ulteriori avvisi.

Come devo comportarmi?
Premetto che ero riuscito a pagare metà dei 1000 euro poi per problemi economici non ho più potuto pagare, la banca mi ha sollecitato di pagare il debito rimasto solo una volta circa 2 anni fa e poi non ho avuto più notizie fino ad oggi con questa lettera.

Ho una macchina intestata e un libretto di risparmio postale a nome mio. Se non mi faccio sentire possono prelevarmi i soldi forzatamente dal mio libretto postale, o pignorarmi la macchina?

Di solito le società di recupero crediti non sono attrezzate e non vogliono avviare azioni giudiziali nei confronti del debitore ceduto. Questo per motivi di ordine economico (devono anticipare le spese) e perché quasi sempre non dispongono della documentazione (necessaria per ottenere un decreto ingiuntivo) che prova il credito vantato essere certo, liquido ed esigibile, né degli estratti conto per il calcolo degli interessi moratori secondo le norme di legge.

La questione si risolve, il più delle volte, con una transazione stragiudiziale: un accordo in base al quale il debitore ottiene uno sconto dell’ordine del 70-80% sul debito nominale e non paga interessi.

Tanto premesso, nessuno può escludere che la società di recupero, cessionaria del credito vantato dalla banca cedente, possa intraprendere un’azione legale con conseguente pignoramento delle somme depositate nel libretto di risparmio postale, fino al rimborso del debito.

E’ da escludere, invece, il pignoramento della macchina, se si tratta di una utilitaria usata (il pignoramento del veicolo comporterebbe costi di custodia e scarse probabilità di successo nella vendita all’asta).

Quello che ancora si può aggiungere è che qualora il creditore decidesse di adire le vie legali, il debitore ne sarebbe comunque informato (notifica del decreto ingiuntivo) e potrebbe saldare il debito in sede di conversione del pignoramento (naturalmente dovrebbe, in tal caso, corrispondere l’intero capitale dovuto, gravato da interessi di mora e spese legali).

In soldoni, tutto dipende, come nel gioco del poker, dalla propensione del debitore ad adottare una strategia basata sul bluff.

STOPPISH

31 Maggio 2016 · Loredana Pavolini

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