Leasing su capannone per una società e firma a garanzia (fideiussione)





Fideiussione





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Vorrei comprendere in cosa si traduce l’aver posto la firma a garanzia di un contratto di Leasing per l’acquisto di un capannone da parte di una società di cui sono socio di minoranza (5 soci), ma in cui non posseggo nessuna carica ne tanto meno opero.

Il leasing è stato ormai pagato all’80% del suo ammontare, ma la società sembra (siamo in attesa dei dati ufficiali di bilancio) rischiare il fallimento se non verrà ricapitalizzata ed io, in tal caso, vorrei lasciare la società, ma rimarrebbe la mia firma a garanzia, salvo non andare a discutere con l’Istituto di credito per la rimozione della stessa.

Le domande principali sono:
– sono responsabile degli eventuali scaduti verso l’istituto di credito, ma non del credito residuo (rate a finire), corretto?
– il bene (capannone) vale molto di più del debito residuo, nel caso, la Banca può comunque avvalersi su chi ha prestato la firma a garanzia ed io di conseguenza rivalermi sugli amministratori della società?
– In caso di cessione delle mie quote nella società, senza che questi venga messa in liquidazione, posso chiedere (come) agli eventuali soci subentranti di farsi carico della garanzia e sostituire la mia firma sulla garanzia prestata?

La fideiussione può essere a prima richiesta (solve et repete), che attribuisce al creditore il diritto a che non gli siano opposte eccezioni da parte del garante prima del pagamento.

La fideiussione può prevedere il beneficio di escussione, nel senso che il creditore, prima di rivolgersi al fideiussore per il rimborso del credito vantato, deve avviare azione esecutiva nei confronti del debitore principale e poi, semmai, chiedere al fideiussore di rispondere dell’eventuale residuo.

Naturalmente il fideiussore, dopo l’adempimento , può chiamare in causa i soci del debitore principale (la società) affinchè gli versino la quota di debito loro spettante.

Di solito il creditore procede alla revoca del contratto di garanzia, su richiesta del fideiussore, solo in presenza di un altro soggetto che si offra di sostituire il fideiussore nell’obbligazione, e sempre a patto che le garanzie patrimoniali offerte siano giudicate appropriate.

Insomma, il recesso dalla fideiussione prestata, va concordato con il creditore e non con il socio subentrante in seguito alla cessione delle quote societarie. In caso di dissenso del creditore, il fideiussore resta obbligato anche dopo la sua eventuale uscita dalla compagine societaria.

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11 Marzo 2019 · Ornella De Bellis

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