Leasing immobiliare e recesso anticipato – A cosa si va incontro interrompendo il pagamento dei canoni pattuiti per l’utilizzo di un bene concesso in leasing immobiliare?


Debiti e contratti di leasing, responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori





Salve sono socio di una società srl in liquidazione e la società ha un leasing immobiliare: il leasing è per un ufficio e sino ad oggi è stato regolarmente pagato. La società non lavora più è deve essere chiusa si può recedere dal contratto di leasing? Ci sono penali da pagare?

In linea di principio, qualora non si raggiungesse un accordo con la banca con la quale è stato stipulato il contratto di leasing immobiliare e/o non siano state previste specifiche clausole di salvaguardia che possano regolare la risoluzione anticipata dal contratto a fronte della decisione dei soci di porre in liquidazione il soggetto giuridico utilizzatore prima della scadenza contrattuale pattuita del contratto di leasing immobiliare, l’omessa corresponsione dei canoni dovuti si tradurrà, inevitabilmente, in un inadempimento.

L’articolo 137 della legge 124/2017, infatti, in riferimento al leasing immobiliare, definisce come grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno un semestre, di almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali anche non consecutivi.

Al successivo articolo 138 viene stabilito che, in caso di grave inadempimento dell’utilizzatore, la banca concedente (o l’intermediario finanziario concedente) potrà risolvere il contratto di leasing immobiliare anticipatamente, ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, (solo in linea capitale) e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Ciò si traduce in un (rilevante) credito residuo che la banca potrà vantare nei confronti dell’utilizzatore (nella fattispecie la compagine sociale) che se si vuole, si può anche identificare (forzandone il senso) come penale.

Indipendentemente dalla struttura societaria del caso in esame, che minimizza qualsiasi responsabilità patrimoniale dei soci, se non nell’ambito di quanto eventualmente ricavato dalla liquidazione della società, il liquidatore farebbe bene, a nostro parere, ad informare tempestivamente la banca concedente dell’inevitabile prossimo inadempimento a cui andrà incontro l’utilizzatore del bene concesso in leasing immobiliare, specie se l’attività di liquidazione si dovesse prolungare oltre il semestre.

23 Settembre 2020 · Annapaola Ferri


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