La presunta falla nella conversione in legge del decreto per il reddito di cittadinanza









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Leggo da articoli di stampa (Repubblica e Il Giornale in primis) che nella conversione in legge del decreto 4/2019 sia emerso un errore (definito una falla) nel testo che andrebbe ad eliminare il sussidio per eventuali adulti.

Per risolvere questa situazione vengono ipotizzate due possibili soluzioni: interpretazione autentica da parte dell’Inps con una modifica al provvedimento già a partire dal decreto legge Crescita, oppure un messaggio dei Presidenti di Camera e Senato che possa permettere una correzione in Gazzetta Ufficiale.

Potreste chiarire la questione? Grazie

Nella conversione del decreto legge 4/2019, deputati e senatori, non hanno commesso, a nostro modesto avviso, alcun errore, nè aperto una falla nella procedura di assegnazione del reddito di cittadinanza.

In sede legislativa, deputati e senatori, com’è nel loro diritto/dovere, hanno inteso modificare la platea dei beneficiari, privilegiando nuclei familiari con figli minorenni ed, eventualmente, in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, innalzando il requisito del reddito familiare (ISR) ante applicazione del fattore di equivalenza che determina l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Ricordiamo a beneficio di chi si mettesse ora in ascolto che l’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente beneficiario della prestazione sociale come risultato del rapporto tra l’ISE, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale: se indichiamo con ISR l’indicatore della Situazione Reddituale, con ISP l’indicatore della Situazione Patrimoniale, e con fattore di scala il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, avremo ISE = ISR + 20% ISP e ISEE = ISE / fattore di scala.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, secondo il DPCM 159/2013 (ISEE), sono riportati, per chi volesse approfondire, in questo articolo del blog.

Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare (ISR) cioè la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare (prima dell’applicazione dei fattori di scala come indicati nell’articolo appena sopra linkato), il decreto legge 4/2019 prevede dei paletti che dopo la conversione in legge possono essere così riassunti:

Qualora il nucleo familiare non risieda in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (ISR) deve essere inferiore a:

  • 6 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
  • 6.000 euro annui incrementato di 2.400 euro per ogni ulteriore componente di età minore di anni 18, fino ad un massimo di 12.660 euro, oppure di 13.200 euro qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione in locazione, il valore del reddito familiare (ISR) deve essere inferiore a:

  • 9.360 mila euro annui in caso di nucleo formato da un solo componente.
  • 9.360 euro annui incrementato di 3.744 euro per ogni ulteriore componente di età minore di anni 18, fino ad un massimo di 19.656 euro, oppure di 20.592 euro qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Qualora il nucleo familiare sia formato esclusivamente da soggetti con età età pari o superiore a 67 anni il valore del reddito familiare (ISR) deve essere inferiore a:

  • 7.560 mila euro annui se il nucleo familiare non risiede in abitazione locata.
  • 9.360 mila euro annui se il nucleo familiare risiede in abitazione locata.

Per comprendere l’impatto rispetto a quanto previsto prima della conversione, allo scopo di non appesantire questa trattazione, l’invito è quello di consultare questo articolo in cui vengono illustrati gli stessi requisiti previsti prima della conversione in legge. In pratica, adesso, dopo la conversione, viene innalzato il paletto base dell’ISR, fissato su 6 mila euro, solo per i nuclei familiari con figli minorenni, penalizzando (escludendo) i nuclei familiari con figli (o altri componenti) maggiorenni e gli aspiranti alla pensione di cittadinanza.

E cosa succede a chi ha già presentato la domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 4/2019?

Nessuna apocalisse, come prospettato, ad esempio da quanto pubblicato su Il Giornale: infatti, all’articolo 13 del decreto legge 4/2019 è stato aggiunto il comma 1 bis:

Sono fatte salve le richieste del Reddito di Cittadinanza presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 4/2019 (30 marzo 2019). I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al beneficio.

Quindi, i nuclei familiari che detenendo un reddito superiore ai seimila euro e che comunque rientravano nei requisiti previsti dal reddito di cittadinanza prima della conversione in legge, in base al fatto che la soglia si innalzava in funzione di componenti maggiorenni, se hanno presentato la domanda prima del 30 marzo 2019, percepiranno il benefico per i primi sei mesi e poi stop. Ad ogni buon conto si tratta di una rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’entità del beneficio,consapevole e voluta. Finalizzata a privilegiare i nuclei familiari con minorenni. Nessuna falla!.

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13 Aprile 2019 · Genny Manfredi

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