Pignoramento dello stipendio – A me e a mio marito hanno pignorato a ciascuno il quinto della busta paga » Non ce la facciamo ad arrivare a fine mese anche considerando che dobbiamo rimborsare un mutuo di liquidità che accendemmo per avviare un’attività di lavoro autonomo e dobbiamo pagare il canone di locazione casa






Nel 2017 a causa di chiusura attività io e mio marito siamo rimasti senza lavoro con un mutuo di liquidità (fatto per apertura attività) ed un finanziamento. Abbiamo richiesto il blocco temporaneo della finanziaria ma ci è stato negato, e siamo riusciti solo a pagare il mutuo.

Dovevamo fare una scelta vista la situazione: la finanziaria ha ceduto il proprio credito a Banca IFIS: abbiamo proposto a banca ifis 100 euro al mese (il massimo che potevamo avendo 3 figli e uno stipendio fisso e uno precario, il mio con contratto che scadrà a giugno. Tolto mutuo e affitto ci rimane quasi niente ma ci è arrivato pignoramento stipendio, a tutti e due, perché la finanziaria era a nome di entrambi. La sentenza è prevista a maggio ma intanto stanno già stornando le quote, quelle che effettivamente ci rimanevano per vivere. Il nostro ISEE è basso, non supera i sette mila euro. Si può fare qualche cosa per abbassare l’importo che ci tolgono dalla busta? Tenendo conto del mutuo di 1000 euro che già paghiamo? Più affitto e 3 figli? Grazie per la risposta

Purtroppo, signora mia, non si può fare nulla: la normativa vigente prevede che il giudice adito da Banca IFIS debba necessariamente decretare la trattenuta del 20% dalla busta paga dei due condebitori, ciascuna considerata al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché degli assegni familiari impignorabili (almeno fino a quando venivano erogati in busta paga dall’INPS attraverso il datore di lavoro). Il giudice non può e non è tenuto a prendere in considerazione la situazione drammatica del debitore, seppur meritevole di attenzione.

Qualora non possediate immobili e non ce la facciate ad arrivare alla fine del mese, potreste interrompere il rimborso del mutuo di liquidità: qualora il creditore insoddisfatto decidesse di procedere anch’egli con pignoramento presso terzi (presso i due datori di lavoro), dovrà attendere l’estinzione del credito vantato da Banca IFIS prima di poter percepire la trattenuta del quinto sulla retribuzione mensile netta di ciascuno dei due condebitori. Questa soluzione potrebbe consentirvi di avere un po’ di respiro.

L’articolo 545 del codice di procedura civile, infatti, stabilisce che non possono aversi due trattenute contemporaneamente sul medesimo stipendio, qualora le due trattenute siano originate da debiti della stessa natura. E il mutuo di liquidità e il finanziamento per cui agisce Banca IFIS sono debiti della medesima natura.

7 Aprile 2022 · Patrizio Oliva


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