ISEE ordinario, ISEE universitario e Reddito di Cittadinanza (RdC)





Se lo studente, non ha reddito, non convive con i propri genitori ed ha un’età pari o superiore ai 26 anni può presentare DSU ISEE ordinaria





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Sono una ragazza di 27 anni con un nucleo monoparentale (ho un bimbo riconosciuto solo da me) che vive in affitto da 4 anni.
Ho un isee ordinario e percepisco il reddito di cittadinanza, a settembre però sono entrata all’università e e ho richiesto l’isee universitario, in quanto la mia posizione soddisfa entrambi i parametri (residenza e autonomia ) per ottenere le agevolazioni sulle tasse. Vorrei sapere se continuo a percepire il reddito senza inoltrare una nuova domanda e se cambia qualcosa. Dal patronato mi hanno detto che l’isee sarà lo stesso e che non sarà più alto ma vorrei avere maggiori info. Grazie

Per poter presentare ISEE per l’Università come nucleo familiare autonomo da quello dei propri genitori (autonomo, cioè nucleo familiare ISEEU formato solo da madre e bimbo) la studentessa deve possedere congiuntamente due requisiti, la residenza in appartamento diverso da quello in cui vivono i propri genitori e un reddito IRPEF percepito nel 2019 uguale o superiore a 6 mila e 500 euro.

Se è vero questo, è anche vero quanto affermato dal CAF e cioè che l’ISEE ordinario, su cui si basa l’eventuale diritto a percepire il reddito di cittadinanza e l’ISEE per l’Università, per l’accesso alle agevolazioni fiscali per la frequenza ai corsi universitari devono avere il medesimo valore se lo studente è autonomo dal nucleo familiare dei propri genitori.

Se lo studente è autonomo, certamente, con l’ISEE per l’Università non potrà accedere al reddito di cittadinanza avendo dovuto dichiarare un reddito lordo annuo superiore ai 6.500 euro (novemila per l’anno accademico 2022/2023).

Se lo studente, invece, non è autonomo, ma non convive con i propri genitori ed ha un’età pari o superiore ai 26 anni (come nella fattispecie), può presentare DSU ISEE ordinaria come nucleo familiare formato esclusivamente da sé stesso (senza genitori) e presentare domanda per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza: naturalmente, lo studente dovrà rinunciare alle agevolazioni previste per la frequenza ai corsi universitari.

In ogni caso, non è possibile cumulare i due benefici: agevolazioni ottenibili con la DSU ISEE per l’Università e Reddito di Cittadinanza accessibile con la DSU ISEE ordinaria.

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20 Ottobre 2021 · Genny Manfredi

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