La TOSAP è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento della tassa senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.
La TOSAP, quindi, va considerata come obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948, numero 4 del codice civile secondo il quale si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Questo il principio giuridico, in tema di tributi locali, enunciato dai giudici della Corte Suprema nelle sentenze 24679/11 e 10344/15.
Come procedere, allora, per eccepire l’intervenuta prescrizione?
Innanzitutto bisogna considerare che l’avviso di intimazione al pagamento viene notificato prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall’invio della cartella esattoriale per la quale il debitore non ha proceduto al pagamento. L’avviso di intimazione, naturalmente, interrompe il decorso della prescrizione.
La prima cosa da fare, dunque, è accertarsi che precedenti avvisi di intimazione al pagamento non siano stati notificati, anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di una temporanea assenza del destinatario. La questione si risolve con accesso agli atti presso la sede dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER ex Equitalia), finalizzato a prendere visione, ed eventualmente ottenere copia, di tutta la documentazione, riferita alla cartella esattoriale di cui si discute, inviata al debitore.
Solo qualora non emergessero atti interruttivi della prescrizione inviati da ADER anteriormente al primo dicembre 2017, sarà possibile eccepire l’intervenuta prescrizione del titolo esattoriale rivolgendosi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), competente per territorio.
Volendo si potrà anche procedere presso ADER con un ricorso amministrativo in autotutela: tuttavia, in assenza di un atto formale di accoglimento dell’istanza di annullamento/sgravio della cartella esattoriale ottenuto entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di intimazione, bisognerà comunque attrezzarsi per depositare il ricorso giudiziale in CTP prima che scada quel termine perentorio.
28 Agosto 2018 · Paolo Rastelli