Riduzione delle disposizioni testamentarie che violano la quota disponibile al testatore
Successione testamentaria con alcuni legati a favore di nipoti e legittimari: muore la madre e rimangono due figli unici eredi. Dal calcolo effettuato, per vedere se vi è stata lesione della legittima, viene fuori che i due figli devono prendere 200 mila euro ciascuno, mentre 1/3 di disponibile risulterebbe sempre 200. Un fratello ha preso effettivamente solamente 150, quindi è leso per 50. Mentre i legati lasciati per testamento in realtà superano la quota disponibile risultando di un valore di 500 mila euro. Il fratello leso dovrà prendere 50 mila riducendo i legati proporzionalmente? La quota disponibile in questo caso, anche se superiore, non inciderebbe per i beneficiari che vedranno ridursi i loro legati solamente per il totale di 50mila? ...
Eredità di un immobile - Se il defunto lascia al debitore il diritto di abitazione il creditore non può esperire azione revocatoria della rinuncia del debitore a promuovere nei confronti dei coeredi ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima Supponiamo che il debitore accetti il diritto di abitazione, a lui destinato nel testamento, e rinunci a promuovere nei confronti dei coeredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima. In questo modo, il debitore preclude al creditore la possibilità di soddisfarsi sui beni che, in caso di esito positivo di una eventuale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, entrerebbero a far parte del suo patrimonio. La domanda che ci si pone è se possa essere oggetto di revocatoria, da parte del creditore, la rinuncia del debitore ad esercitare azione ...
Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile. Ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, devono anzitutto essere ridotte le disposizioni testamentarie; tale riduzione colpisce proporzionalmente tutte le disposizioni testamentarie, sia a titolo universale che a titolo particolare, nei limiti di quanto è necessario per soddisfare il diritto del legittimario. Il testatore non può impedire la riduzione delle disposizioni testamentarie, ma può soltanto disporre che una disposizione (cosiddetta disposizione privilegiata) sia ridotta dopo che siano state ridotte le altre e ciò non sia stato sufficiente a reintegrare la quota di legittima lesa. In ogni ...