Eredità riservata e disponibile – eredi e legatari

Eredità riservata e disponibile - il grado di parentela

albero genealogico - calcolo grado di consanguineità
Costruito l'albero genealogico, il grado di parentela fra due individui dell'albero è dato dalla lunghezza del percorso che li unisce; essendo 1 la lunghezza fra due elementi contigui. Abbiamo così che due fratelli sono legati da un vincolo di parentela di secondo grado; genitore e figlio sono legati da un vincolo di parentela di primo grado; due cugini (figli di fratelli) sono parenti di quarto grado.

Nell'illustrazione in alto,  il capostipite Marco ed il suo discendente Luigi (in basso a sinistra) sono parenti di quarto grado. Fra Luigi e Marzia (in basso a destra) intercorre un vincolo di parentela di ottavo grado. Michela e Giuditta, entrambe nipoti di Marco, sono fra loro "cugine" e legate da un grado di parentela pari a 4. Lorenzo e Giovanna, fratello e sorella, sono parenti di secondo grado.

In pratica, sono parenti in linea retta i soggetti che discendono l'uno dall'altro, ad esempio padre e figlio. La parentela in linea collaterale si esplica fra soggetti che pur condividendo un "capostipite", non discendono l'uno dall'altro (ad esempio fratello e sorella, zio e nipote).

Infine, gli affini, ovvero i suoceri, i cognati, la nuora, il genero. Affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.

Come vedremo, la legge non attribuisce nessun diritto successorio diretto a genero e nuora e nemmeno indiretto ai suoceri. Inoltre, ai fini della successione, il vincolo di parentela oltre il sesto grado (articoli 77 e 572 del codice civile) non viene riconosciuto.

Eredità riservata ed eredità disponibile in caso di testamento e in caso di donazioni effettuate in vita dal de cuius o disposizioni testamentarie a favore di soggetti non legittimari

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto), una quota di eredità, legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile. Qui sotto le quote di legittima e le corrispondenti quote disponibili previste dalla legge. Figli - in assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà); in assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (quota disponibile = un terzo). Coniuge - in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile = metà). Concorso tra figli e coniuge - nel caso di un solo un figlio, ad esso è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = un terzo). Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro (quota disponibile = un quarto). Ascendenti - in assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = due terzi). Concorso tra ascendenti e coniuge - in assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (quota disponibile = un quarto).
Dallo schema sopra riportato si evince che il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile.

In particolare:

  1.  la quota riservata non può essere devoluta per testamento;
  2. se c'è testamento  in caso di premorienza o rinuncia possono essere rappresentati solo figli,  fratelli e sorelle;
  3. ai fratelli ed alle sorelle non è riservata alcuna quota se il de cuius fa testamento.

Di seguito le quote di legittima e le corrispondenti quote disponibili previste dalla legge, così come si ricavano dal diagramma di flusso riportato sopra e relativo all’eredità riservata e a quella disponibile in caso di testamento.

  • Figli - in assenza di coniuge, se vi è un solo figlio, allo stesso è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile pari alla metà); in assenza di coniuge, se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (quota disponibile pari ad un terzo).
  • Coniuge - in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio (quota disponibile pari alla metà).
  • Concorso tra figli e coniuge - nel caso di un solo un figlio, ad esso è riservato un terzo del patrimonio e al coniuge è pure riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile = un terzo). Nel caso in cui ci siano più figli, al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, ai figli è riservata la metà del patrimonio, in parti uguali tra loro (quota disponibile pari ad  un quarto).
  • Ascendenti - in assenza di figli e coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio (quota disponibile pari a due terzi).
  • Concorso tra ascendenti e coniuge - in assenza di figli ma con coniuge e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (quota disponibile pari ad un quarto).

Eredità legittima - senza testamento

La successione legittima - devoluta per legge - si apre solo se non c'è un testamento valido oppure se il testamento non dispone sull'intero patrimonio del defunto, ma solo su singoli determinati beni. In quest'ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento. Il patrimonio del defunto, in caso di successione legittima, viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela. Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato. Qui di seguito si indicano le quote che spettano ai beneficiari nei casi più comuni. È opportuno precisare che i fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi soltanto se il defunto non aveva figli, quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra i figli e i fratelli/ascendenti del defunto. Figli - in assenza di coniuge ai figli spetterà l'intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro. Coniuge -  in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l'intero patrimonio. Concorso tra figli e coniuge -  nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro. Fratelli -  i fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia il coniuge, i fratelli e le sorelle succedono nell'intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro conseguono la metà della quota che conseguono i germani). Genitori - i genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all'unico genitore sopravvissuto, spetterà l'intero patrimonio. Ascendenti - gli ascendenti del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea. Concorso tra genitori e fratelli - se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà. Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge - al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.

  1. in caso di rinuncia o premorienza possono essere rappresentati solo i discendenti e i fratelli. Ciò significa che quando i figli e i fratelli del defunto sono premorti oppure rinunciano all’eredità, subentrano nei loro diritti i rispettivi discendenti, in virtù della cosiddetta rappresentazione. In questo caso l’eredità si divide per stirpi, cioè si attribuiscono le quote che spetterebbero ai soggetti premorti o rinuncianti, e queste vengono a loro volta divise tra i rispettivi discendenti.
  2. esempio di successione per stirpi (e non per capi) - il de cuius lascia due figli, Primo e Secondo, i quali a loro volta hanno due figli ciascuno. Se Primo e Secondo rinunziano all’eredità, si avrà delazione per rappresentazione a favore dei figli. Se anche uno dei figli di Primo rinunzia all’eredità, la sua quota si accresce solo a favore dell'altro figlio di Primo, non anche a favore dei due figli di Secondo, come invece si avrebbe se i quattro succedessero (per rappresentazione) per capi e non per stirpi.
  3. esempi di divisione per stirpi (e non per capi) - alla morte di Tizio i suoi due figli, Caio e Sempronio, sono entrambi premorti, lasciando rispettivamente Caio tre figli (Primo - Secondo - Terzo) e Sempronio quattro figli (Quarto - Quinto - Sesto - Settimo e Ottavo); quest’ultimi sono viventi e raccolgono la metà dell'asse ereditario dividendolo, poi, per capi in quattro parti uguali. I figli di Caio invece sono morti e hanno lasciato rispettivamente, due, quattro, e tre figli. Della metà del patrimonio (di Tizio) spettante a Caio si faranno tre parti uguali, una delle quali va i figli di Primo (1/2 ciascuno) un’altra andrà ai figli di Secondo (1/4 ciascuno) e l’ultima parte andrà ai figli di Terzo (1/3 ciascuno).
  4. coniuge e ascendenti non possono essere rappresentati in caso di rinuncia o premorienza; in caso di premorienza di entrambi i genitori del de cuius succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
  5. discendenti e ascendenti chiamati all'eredità devono intendersi compresi entro il 6° grado di parentela.
  6. nell'illustrazione  per fratelli vanno intesi fratelli e sorelle.

La successione legittima - devoluta per legge - si apre solo se non c'è un testamento valido oppure se il testamento non dispone sull'intero patrimonio del defunto, ma solo su singoli determinati beni.  In quest'ultimo caso la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento.  Il patrimonio del defunto,  in caso di successione legittima, viene devoluto ai parenti del defunto a partire da quelli a lui più vicini (figli e coniuge) e via via fino a quelli più lontani sino al sesto grado di parentela.

Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado l’eredità si devolve a favore dello Stato.  È opportuno precisare che i fratelli e gli ascendenti possono diventare eredi soltanto se il defunto non aveva figli, quindi non sono possibili ipotesi di concorso tra i figli e i fratelli/ascendenti del defunto.

Esaminando il diagramma di flusso  sopra riportato (eredità legittima) possiamo individuare le quote che spettano ai beneficiari nei casi più comuni.

  • Figli - in assenza di coniuge ai figli spetterà l'intero patrimonio diviso in parti uguali tra loro.
  • Coniuge -  in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetterà l'intero patrimonio.
  • Concorso tra figli e coniuge -  nel caso di un solo figlio, allo stesso spetta la metà del patrimonio e al coniuge spetta la restante metà. Nel caso di più figli al coniuge spetta un terzo del patrimonio, ai figli spettano i restanti due terzi in parti uguali tra loro.
  • Fratelli -  i fratelli del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi sia il coniuge, i fratelli e le sorelle succedono nell'intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro conseguono la metà della quota che conseguono i germani).
  •  Genitori - i genitori del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge né fratelli, ai genitori, o all'unico genitore sopravvissuto, spetterà l'intero patrimonio.
  • Ascendenti - gli ascendenti del defunto possono essere chiamati a succedere nella successione legittima soltanto nel caso in cui il defunto non abbia figli. Nel caso in cui non vi siano né coniuge, né fratelli, né genitori succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
  •  Concorso tra genitori e fratelli - se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle del defunto, tutti sono ammessi alla successione per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità), purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore a metà.
  • Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge - al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all'eredità) salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.

Differenze fra erede e legatario

Il legato è una disposizione testamentaria con la quale chi redige il testamento attribuisce a un soggetto un bene o un diritto determinato, non considerandoli come quota del patrimonio ereditario (quota disponibile).  Il beneficiario di un legato è detto legatario.

Alcuni esempi di valida attribuzione di un legato: "Lego a Mario Rossi la mia casa di Roma" oppure "Lego a Marco Bianchi la somma di 10.000,00 euro"

La differenza fondamentale tra legato ed erede riguarda il regime di responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto.

Il legatario, infatti, al contrario dell'erede, non risponde dei debiti ereditari con il proprio patrimonio e i creditori del defunto potranno far valere le proprie ragioni solo nei limiti del valore del bene oggetto del legato.

Proprio la limitazione della responsabilità patrimoniale del legatario sta alla base della seconda differenza, questa volta di natura formale: il legato non necessita di essere espressamente accettato, producendo i suoi effetti immediatamente dopo la morte del testatore; il beneficiario potrà però sempre rinunciarvi. Al contrario l’eredità per essere acquisita deve essere accettata.

Dunque, l’erede subentra al testatore in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso, e risponde dei debiti ereditari; il legatario invece acquisisce diritti patrimoniali specifici, e non risponde dei debiti ereditari.

Eredità - La rappresentazione

La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nei diritti riconosciuti dalla legge o dal testamento al loro ascendente, qualora esso non possa (ad esempio perché deceduto prima) o non voglia (ad esempio in caso di rinuncia di eredità) accettare l'eredità o il legato.

La rappresentazione però non opera in tutti i casi, ma solo se:

  1.  gli eredi o legatari non accettanti siano i figli legittimi, legittimati, adottivi e/o naturali del defunto;
  2.  gli eredi o i legatari non accettanti siano i fratelli del defunto.

Il chiamato all'eredità può rinunciare all’eredità; in questo caso la sua quota andrà agli altri eredi a meno che non operi la rappresentazione ovvero il testatore abbia previsto la sostituzione.

Eredità - L'accrescimento

Tizio muore lasciando a sè superstiti il coniuge Tizia e i due figli Tizietto e Caietto. A Tizia spetta 1/3 dell’eredità, ed 1/3 ciascuno spettano a Tizietto e Caietto.

L'articolo 581 del codice civile recita "Quando con il coniuge concorrono figli legittimi il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi."

Potrebbe sembrare allora che se Caietto rinunziasse all’eredità di Tizio, la quota di Tizietto si accrescerebbe di 1/3. In conclusione, a Tizia rimarrebbe 1/3 dell’eredità, mentre Tizietto avrebbe diritto ai 2/3 dell’eredità.

Ma, l'articolo 522 (devoluzione nelle successioni legittime) del codice civile prescrive che nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante.  Infatti nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571 . Se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.

Pertanto, ammettere - nel caso di rinuncia di Caietto all’eredità di Tizio - l’incremento della quota del solo Tizietto e non anche di quella di Tizia, significa aderire ad una ricostruzione che rivela in maniera palmare la sua contrarietà alla legge. Infatti la quota del rinunziante si deve accrescere a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, in ossequio a quanto dispone l’articolo 522 codice civile.

Dunque, la rinuncia di Caietto determinerebbe una ripartizione al 50% dell’eredità fra Tizia e Tizietto. In altri termini l'accrescimento opera solo nella successione testamentaria e non in quella legittima.

Eredità - Diritto di abitazione e quota di legittima

Al coniuge, anche quando concorre con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili che la corredano (diritti gravanti sulla quota disponibile).

È importante evidenziare che la quota di legittima non va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma sul valore risultante dalla seguente operazione:

valore del patrimonio - valore dei debiti del defunto + valore delle donazioni in vita (alla data di apertura della successione).

Esempio - Mario, coniugato con Maria e con due figli (Carlo e Gino), ha donato in vita a Carlo un appartamento che al momento della donazione aveva il valore di 70.000,00 euro.

Quando Mario muore, senza lasciare testamento, nel suo patrimonio vi sono beni per 110.000 euro e debiti per 10.000 euro, ma il valore dell'appartamento donato a Carlo, al momento dell'apertura della successione, risulta ammontare a 100.000 euro.

Dal momento che non c'è testamento la moglie e i figli avranno diritto ciascuno a una quota di un terzo sul patrimonio residuo. Ciascuno di loro pertanto riceverà una quota, al netto dei debiti, pari a 33.333,33 euro.

Per sapere se la quota di legittima non è rispettata bisogna procedere con la seguente operazione:

quota di legittima
Nell'esempio la quota di legittima spettante al coniuge e ai figli, pari a un quarto ciascuno, ammonta a 50.000 euro. Non essendo stati né la moglie né il figlio Gino beneficiari di donazioni, ciascuno di essi avrà ricevuto soltanto 33.333,33 euro a fronte di una quota di legittima di 50.000,00 euro. Saranno, pertanto, stati lesi nella loro quota di legittima per la differenza.

Eredità - Conoscere i debiti del defunto

Non sempre è possibile conoscere con immediatezza e tempestività la situazione dei debiti e delle passività relativa al defunto, col rischio, in caso di accettazione espressa o tacita dell’eredità, di trovarsi esposti ad una eredità passiva.

Si pensi, ad esempio, al caso delle fideiussioni prestate dal defunto a garanzia di debiti di terzi, al momento dell'apertura della successione non ancora fatti valere dai creditori e che quindi potrebbero manifestarsi anche successivamente alla data di apertura della successione.

Qualora non vi sia una assoluta certezza al riguardo e via sia il sospetto che il defunto abbia posto in essere operazioni che possano dar luogo a passività future, non resta che ricorrere, entro i termini di legge, all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, che impedisce la confusione dei patrimoni.

Eredità - Prendere visione del testamento

I testamenti pubblici, olografi o segreti, debitamente pubblicati sono consultabili:

  •  presso il notaio che ha provveduto a redigere il verbale di pubblicazione se ancora in esercizio;
  •  presso l'Archivio Notarile del distretto cui apparteneva il notaio che a suo tempo aveva provveduto alla pubblicazione, se lo stesso ha cessato la propria attività.

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore o nel caso di testamento olografo o segreto dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Quando l'erede è un debitore - la rinuncia all'eredità non sempre è una soluzione

Bisogna sempre tener presente che la rinuncia all'eredità in favore di altri eredi non debitori non è una soluzione.  Infatti, i creditori dei chiamati all'eredità che abbiano rinunciato, possono farsi autorizzare dal giudice entro cinque anni dalla rinuncia ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante debitore, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Il chiamato debitore non acquisisce la qualità di erede perché questa non può essere attribuita contro la volontà di costui, ma cionondimeno, i creditori potranno soddisfarsi sui beni del debitore visto che saranno costoro ad accettare l'eredità in sostituzione del debitore chiamato.

Per il debitore, in queste situazioni è molto più produttivo  convincere il soggetto di cui è un futuro erede a fare testamento e a lasciare, nell'ambito della quota "disponibile", un legato al proprio coniuge  in regime di separazione dei beni o ai propri figli.

Eredità - Quando il de cuius era un debitore

Deve essere posta particolare attenzione quando si rinuncia ad una eredità passiva (il de cuius con debiti)  in quanto il rinunciante, che sia il figlio o il fratello del defunto, trasmette la devoluzione ereditaria cui ha rinunciato ai propri discendenti  per effetto della rappresentazione di cui abbiamo discusso nei paragrafi precedenti.

Anche in questo contesto può essere opportuno sollecitare il soggetto debitore, di cui si è un futuro erede, a fare testamento ed a lasciare dei legati nell'ambito della  quota disponibile. O anche in eccesso, se c'è accordo fra gli eredi.

Infatti, una volta aperta la successione ed effettuata la rinuncia all'eredità i creditori (soprattutto se banche e finanziarie) non procedono quasi mai ad un dettagliata verifica del testamento (e dei legati). Si limitano a prendere atto della rinuncia ed a verificare che nel certificato anagrafico di stato di famiglia al decesso e in quello storico vi siano ricompresi tutti i chiamati all'eredità che hanno rinunciato. Solo allo scopo di individuarne qualcuno da perseguire nel caso in cui abbia tacitamente (magari in modo inconsapevole) accettato l'eredità prendendo possesso di beni (anche di modesto valore) del de cuius.

Articolo 433 del codice civile - obbligo di prestare gli alimenti

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni ); gli adottanti;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o in subordine unilaterali.

articolo 433 codice civile - soggetti obbligati agli alimenti

Eredità - Nessun diritto successorio agli affini

Nell'ordinamento italiano i suoceri di un soggetto sono obbligati a prestargli assistenza in base all'articolo 433 del codice civile, con priorità rispetto a fratelli e sorelle del soggetto stesso. Inoltre, il vincolo di affinità, ovvero proprio il rapporto che si stabilisce,  ad esempio, tra il soggetto ed i genitori del suo coniuge (appunto i suoceri)  non cessa con la morte del coniuge da cui esso deriva, così come recita l'articolo 434 del codice civile. In altre parole i suoceri sono obbligati a prestare assistenza anche ad un genero vedovo.

Ma, sembra strano, i suoceri pur dopo aver prestato assistenza al proprio genero vedovo, non hanno diritto ad alcuna eredità se questi premuore loro. La legge non  attribuisce nessun diritto successorio agli affini: in particolare nessun diritto successorio diretto a genero e nuora e nemmeno indiretto ai suoceri.

10 Dicembre 2020 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

12 risposte a “Eredità riservata e disponibile – eredi e legatari”

  1. Luigi ha detto:

    Casa del de cuius con residenza assieme ad un fratello dalla nascita (ma ormai vive da un’altra parte da 4 anni senza cambiare la residenza), un altro fratello comproprietario con residenza da un’altra parte.

    Il fratello muore con debiti, lascia testamento legando la casa dove viveva al fratello non residente e un’altra casa al fratello residente (era possessore di quote di 2 edifici). Entrambi entro 3 mesi dalla morte rinunciano all’eredità e pubblicano il testamento. Il notaio appone la dichiarazione che non sono in possesso dei beni. E’ necessario spostare la residenza per evitare un’eventuale causa ?

    • L’eventuale trasferimento della residenza del fratello anagraficamente convivente con il de cuius decorrerebbe da una data posteriore a quelle della rinuncia all’eredità, rinuncia che, pertanto, sarebbe comunque invalida se la convivenza anagrafica nell’immobile di proprietà del de cuius comportasse il possesso dell’unità abitativa.

      Il possesso dei beni ereditari previsto dall’articolo 485 del codice civile per l’acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell’inventario nei termini di legge si riferisce al possesso di beni mobili del de cuius non soggetti a registrazione (effetti personali del defunto, quadri e sculture d’autore, mobili d’antiquariato, collezioni di valore eccetera).

    • Luigi ha detto:

      Non rientra in questo caso? Va anche dato atto che esiste un orientamento diverso e meno rigido rispetto a quello seguito dalla Corte di Cassazione nella summenzionata pronuncia del 23 novembre 2021. Secondo tale diverso orientamento (che è stato ad esempio affermato dal Consiglio del Notariato, Studio n. 406-2017/C), per il chiamato all′eredità sarebbe sufficiente rinunciare all′eredità entro tre mesi dal decesso, senza necessità di effettuare prima un inventario.

    • il chiamato all’eredità che sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. La legge prevede inoltre che il chiamato che entro tale termine abbia iniziato l’inventario ma non lo abbia concluso può ottenere una proroga, la quale potrà essere al massimo di ulteriori tre mesi. e il chiamato non compie l’inventario entro il termine, egli sarà considerato erede puro e semplice. Questo il contenuto dell’ordinanza 36080/2021 della Corte di Cassazione.

      Ora, le ordinanze della Corte di Cassazione fanno giurisprudenza. gli studi del Consiglio del Notariato sono dei semplici pareri.

  2. alessandr ha detto:

    quindi lei mi dice che quella della vendita è veramente l’unica soluzione percorribile?

  3. alessandr ha detto:

    unica soluzione? …e se i miei genitori facessero una donazione a favore di mia sorella?

    alessandro

    • Il problema è che quando il testamento viola la quota di legittima di un erede debitore, il creditore sente puzza di bruciato. Ed allora può chiedere al giudice di verificare la sussistenza delle donazioni effettuate in vita dai disponenti a favore degli eredi non debitori.

  4. alessandr ha detto:

    buonasera,
    innanzitutto grazie della sua cortese risposta, qualche suggerimento in proposito, visto che parliamo di debiti che non potranno mai essere pagati purtroppo? grazie

    alessandro

    • Se non si vogliono correre rischi l’immobile viene venduto in vita ed il ricavato diviso fra gli eredi. Poi il debitore può versare la propria parte su un conto corrente intestato a persona di fiducia, oppure spenderlo in donne, roulette e champagne prima che i creditori si attivino.

  5. alessandr ha detto:

    buongiorno

    Ho un grosso debito verso un creditore e verso lo stato, ho bisogno quindi di non ereditare il 50% della casa che un giorno i miei genitori lasceranno a me e mia sorella. Ai miei genitori è stato consigliato di fare testamento e di lasciare l’intera casa a mia sorella, specificando di aver gia dato a me la mia parte in denaro durante la loro vita. Vorrei sapere se qualche debitore potrà impugnare un simile testamento. grazie.

    Alessandro

    • La Corte di Cassazione, che, con la sentenza numero 11737 del 15 maggio 2013, ha sancito che: Così come non è consentito al testatore di privare il legittimario della sua quota di riserva, ugualmente non gli è consentito ottenere il medesimo risultato mediante una dichiarazione testamentaria con cui si afferma di aver già tacitato il legittimario della sua quota di riserva mediante donazioni fatte in vita. In entrambe le situazioni il legittimario può esercitare l’azione di riduzione, spettando al soggetto interessato a far valere la validità della dichiarazione l’onere di provare che il legittimario è stato realmente tacitato mediante pregresse donazioni.

      D’altra parte, l’articolo 2901 del codice civile prevede che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni.

      In altre parole, i creditori possono adire l’autorità giudiziaria per chiedere la revocatoria della rinuncia del legittimario all’azione di riduzione, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile. Sua sorella dovrà allora dimostrare che non c’è stata violazione della quota di legittima, fornendo prova della donazione indiretta di cui ha beneficiato il fratello, in vita del disponente.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!