Eredità e successione – Reintegrazione della quota di legittima con riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius

Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredita' legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile.

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Ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, devono anzitutto essere ridotte le disposizioni testamentarie; tale riduzione colpisce proporzionalmente tutte le disposizioni testamentarie, sia a titolo universale che a titolo particolare, nei limiti di quanto è necessario per soddisfare il diritto del legittimario.

Il testatore non può impedire la riduzione delle disposizioni testamentarie, ma può soltanto disporre che una disposizione (cosiddetta disposizione privilegiata) sia ridotta dopo che siano state ridotte le altre e ciò non sia stato sufficiente a reintegrare la quota di legittima lesa.

In ogni caso, non è possibile procedere alla riduzione delle donazioni poste in essere dal de cuius se non dopo aver operato la riduzione di tutte le disposizioni testamentarie, anche di quelle privilegiate, e aver constatato che tale riduzione non è sufficiente a reintegrare la quota di riserva spettante al legittimario; solo in tal caso, può procedersi alla riduzione delle donazioni, sia dirette che indirette, la quale è soggetta al criterio cronologico, nel senso che va prima ridotta l’ultima donazione e, solo ove tale riduzione si riveli insufficiente per reintegrare la quota di legittima, può risalirsi via via a quelle anteriori, secondo l’ordine cronologico, fino a soddisfare il diritto del legittimario.

Quelli appena sopra riportati sono i principi giuridici enunciati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 4721/16.

19 Marzo 2016 · Patrizio Oliva




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