Imposta di successione franchigie e coacervo successorio


Nell'articolo si discute dell' abolizione del coacervo successorio nel calcolo delle franchigie per l'imposta di successione dovuta da eredi e legatari





Mia madre è deceduta la settimana scorsa ed ho iniziato a documentarmi sull’imposta di successione da me dovuta: in tale ambito in molti siti ho letto del cosiddetto coacervo successorio, ma in verità della questione ho compreso ben poco; potete, per favore, provare a spigarmi in parole semplici cosa è il coacervo successorio e cosa implica la sua abolizione per quel che riguarda l’imposta di successione?

Inizialmente, ai fini del calcolo dell’imposta di successione, Il valore globale netto dell’asse ereditario risultava maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati veniva maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario.

Per valore attuale delle donazioni anteriori si intendeva il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione (la data di decesso del de cuius), riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento (articolo 8, comma 4, del TUS ovvero Testo Unico delle Successioni e delle Donazioni, nella formulazione originaria del decreto legislativo 346/1990).

Successivamente, la circolare 3/E del 22 gennaio 2008 aveva chiarito che, ai fini dell’imposta di successione, rilevavano tutte le donazioni poste in essere dal de cuius a favore dello stesso beneficiario, precisando ulteriormente che la sommatoria tra relictum e donatum non doveva essere utilizzata ai fini della determinazione delle aliquote, ma rilevava esclusivamente ai fini del calcolo delle franchigie, e che bisognava tenere conto anche delle donazioni intervenute nel periodo in cui l’imposta di successione (e di donazione) era stata abrogata.

In altre parole, ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede o al legatario, si doveva tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario.

Il cumulo fra valore dell’eredità lasciata da de cuius (relictum) e il valore delle donazioni effettuate in vita dal de cuius (donatum) , finalizzato al solo calcolo delle franchigie, viene indicato con il termine di coacervo successorio.

Negli ultimi anni si è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (la Corte di Cassazione) secondo il quale il coacervo successorio è un istituto che, ai soli fini dell’imposta di successione, deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie. E a tale orientamento si è adeguata anche l’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006. In particolare, vengono applicate le aliquote:

– del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;

– del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro;

– del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;

– dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Oltre alle franchigie di 100 mila euro e di 1 milione di euro, vi è una ulteriore franchigia, pari ad 1,5 milioni di euro, per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992.

Le medesime aliquote d’imposta e soglie di franchigia valgono anche per l’imposta di donazione in funzione del rapporto di parentela tra beneficiario (donatario) e donante: in tale contesto, tuttavia, il cumulo fra l’ultima donazione e quelle passate (coacervo donativo) ai soli fini del calcolo della franchigia applicabile continua a trovare applicazione, ma dal cumulo vanno escluse, comunque, le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. Questo è l’orientamento adottato dall’Agenzia delle Entrate relativamente all’imposta di donazione.

19 Novembre 2023 · Giorgio Valli


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