Importo segnalato in cr banca d’italia – Credito non rinunciato





Accordo bonario nel recupero crediti, accordo transattivo a saldo stralcio, centrale rischi banca d'italia





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Avevo una sofferenza di 6342 euro in Cr banca d’Italia: effettuo un saldo a stralcio di 2200 euro a marzo 2015. Visura di aprile Cr banca d’Italia risulta sofferenza-passaggio a perdita euro 4142 e’ corretta la segnalazione?

Com’e’ noto, le disposizioni che regolano le modalita’ e i presupposti delle segnalazioni nelle Centrali Rischi, pubbliche e private, prevedono che il creditore (banca, finanziaria e societa’ di recupero crediti) anche quando addiviene ad una definizione transattiva, sia sempre tenuto a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell’importo non recuperato.

Infatti, devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che il creditore ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero e le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con il debitore.

Spesso, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore fa specifico riferimento all’importo parziale pattuito nell’accordo transattivo a saldo stralcio; sicche’ al debitore che se ne serve per chiedere, decorso il termine triennale, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi in cui e’ stato segnalato, non resta altro che prendere atto della permanenza della propria posizione per il residuo fra quanto effettivamente versato e quanto dovuto.

Ora, l’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. Pertanto, il creditore puo’ dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

In pratica, se la segnalazione non viene effettuata dal creditore soddisfatto, per evitare spiacevoli sorprese nel corso della successiva procedura di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, nella quietanza liberatoria deve essere esplicitamente dichiarata, ai sensi dell’art. 1236 del codice civile, la rinuncia del creditore, per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio, alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore. Come dettagliatamente indicato in questo articolo.

Si tratta di un aspetto che spesso risulta non determinante per la segnalazione/cancellazione della posizione nella Centrale Rischi privata CRIF, ma che è rilevante per quanto attiene invece gli effetti relativi alle segnalazioni censite in CR Bankitalia.

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30 Luglio 2015 · Ornella De Bellis

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