Il datore di lavoro non mi restituisce la somma prelevata per pignoramento dalla mia busta paga dopo che ho concluso un accordo con il creditore versandogli tutto il dovuto





Il creditore deve chiedere al giudice la revoca del pignoramento azionato presso il terzo, attestando che il credito è stato completamente soddisfatto





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Avevo un debito con una società che mi ha pignorato un quinto del mio stipendio: ho saldato il debito al 100% con la società, la quale ha spedito una PEC al mio datore di lavoro chiedendo di restituirmi l’intera somma pignorata e di non trattenermi più i soldi dalla mia busta paga.

Il mio datore di lavoro, al momento non mi ha ancora restituito la somma pignorata e se non bastasse mi ha trattenuto ancora un quinto del mio stipendio dopo aver ricevuto questa PEC.

Vorrei sapere come mi devo comportare in questo caso.

La condotta del suo datore di lavoro è ineccepibile: ha ricevuto un atto di pignoramento da parte del creditore ed un ordine del giudice che gli intima di prelevare un tot al mese fino al soddisfacimento del debito azionato.

Poi, un bel mattino, il debitore ed un funzionario della società creditrice si accordano e viene trasmessa dalla PEC del creditore (e meno male che non è stata utilizzata una casella di posta standard) un ordine di revoca del pignoramento. Le cose, purtroppo non funzionano così: esistono delle procedure da rispettare.

Il creditore (e/o il debitore) deve chiedere la revoca del pignoramento al giudice, attestando che il credito azionato è stato completamente soddisfatto. Il giudice deve ordinare al terzo pignorato di sospendere il prelievo dallo stipendio del debitore sottoposto ad azione esecutiva.

Nel frattempo, in osservanza all’accordo, e tenuto conto che comunque il datore di lavoro trasferisce le somme pignorate al creditore procedente, la controparte potrebbe restituire quanto ricevuto dal datore di lavoro al debitore ormai adempiente.

Morale della favola: per fatti che riguardano esclusivamente il debitore e il creditore è stato coinvolto il terzo debitore, incolpevole, con tutte le rotture di scatole operative che derivano dal ricevere un pignoramento presso terzi. Adesso, che debitore e creditore abbiano fatto pace e che non ci sia più bisogno di un prelievo dalla busta paga, lo deve comunicare il giudice al datore di lavoro, non il creditore, seppure da una casella di posta elettronica certificata.

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14 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic

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