Finanziamento al defunto con sottoscrizione di polizza CPI (Credit Insurance Protection) e rinuncia all’eredità da parte di alcuni legittimari


La polizza assicurativa CPI stipulata a copertura anche del caso morte del debitore è, al verificarsi del decesso del debitore, una polizza vita





Mio padre è deceduto lasciando un finanziamento attivo ma coperto da polizza CPI: nel contratto d’assicurazione una clausola prevede gli eredi legittimi come beneficiari aventi diritto a riscuotere l’indennità residua (al netto di quanto spetta al creditore insoddisfatto).

Unica erede è mia sorella, in quanto io e mia madre abbiamo rinunciato all’eredità. L’agenzia assicurativa non intende liquidare il premio all’unica erede, sostenendo che ad averne diritto siano tutti gli eredi compresi i rinuncianti poiché la polizza assicurativa non rientra in successione. Credo si faccia confusione tra polizza vita e polizza CPI.

Per quanto ne so, il discorso dell’assicuratore varrebbe se si trattasse di una comune polizza vita, ma nel caso CPI non vedo il senso di dover riscuotere un premio che esiste unicamente allo scopo di coprire un debito di cui non devo rispondere in quanto rinunciante. Qualcuno sa darmi ragguagli?

Il termine eredi legittimi (coniuge, discendenti ed ascendenti del defunto) nella polizza CPI (Credit Insurance Protection, ovvero Protezione Assicurativa del Credito erogato), sta ad individuare i soggetti beneficiari della copertura assicurativa, oltre al creditore che ha erogato il finanziamento coperto da polizza CPI, in caso del verificarsi dell’evento coperto dalla polizza: la compagnia assicurativa ha perfettamente ragione quando insiste a voler distribuire l’l’indennità residua (dopo la copertura del debito non ancora rimborsato dal debitore defunto) anche ai chiamati che hanno rinunciato all’eredità.

Peraltro, il beneficiare della polizza CPI non comporta accettazione tacita dell’eredità.

Insomma, indicare nella polizza come beneficiari gli eredi legittimi, equivale ad indicare come beneficiari il coniuge, i figli ed eventuali genitori del defunto ed i nipoti avuti aventualmente da un figlio premorto al momento del decesso del sottoscrittore, indipendentemente dall’accettazione, o meno, del lascito ereditario.

La polizza CPI, che copre anche l’evento morte dell’intestatario debitore, equivale ad una polizza per il caso morte stipulata a favore del creditore e degli altri beneficiari indicati genericamente come eredi legittimi.

Ora, l’articolo 1920 del codice civile, stabilisce che, la designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento ; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.

Peraltro, con la sentenza 25635/2018, i supremi giudici della Corte di cassazione hanno chiaramente stabilito che nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’articolo 1920, comma 3, del codice civile, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante, sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità.

9 Aprile 2024 · Annapaola Ferri


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