Chiarimenti su rinuncia eredità, prestiti al de cuius e assicurazione Creditor Protection Insurance (CPI)


Accettazione tacita eredità, assicurazione su contratti di prestito, eredità e successione, rinuncia eredità





Dopo la morte di mio padre mi rendo conto della disastrosa situazione finanziaria che lascia in eredità a me e alla mia famiglia: in particolar modo dei vari prestiti personali, delle cessioni del quinto e delle somme dovute al fisco; essendo la casa intestata a mia madre ancora in vita si rende evidente che la soluzione migliore è richiedere la rinuncia all’eredità e così presentiamo la domanda al tribunale.

Nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda e il decesso (un mese circa) vengo a scoprire che in uno dei contratti per un prestito stipulato da mio padre come condebitrice è indicata mia madre, ma lo stesso contratto prevede un’assicurazione cpi, credendo di poter evitare di far pagare il debito a mia madre contatto la finanziaria e su loro indicazione invio la seguente email:

Spett.le servizio clienti,

con la presente intendo comunicarvi la morte di mio padre Giuseppe che con voi aveva in essere la pratica n. ******. Vi comunico che per suddetto finanziamento sto avviando le misure necessarie per l’iter assicurativo. Inoltre vi chiedo la gentilezza di inviarmi copia del contratto della suddetta pratica. Allego certificato di morte di mio padre e il mio documento di riconoscimento nonché il suo.

Cordialità
Valerio

A questa email mi viene risposto con un e-mail con la modulistica da presentare per usufruire dell’assicurazione che io non compilo. né tanto meno invio.

Casualmente parlo con mio cugino avvocato e mi dice di evitare assolutamente di utilizzare l’assicurazione legata al prestito in quanto causerebbero una tacita accettazione dell’eredità; preoccupato contatto la finanziaria e l’operatrice mi conferma quello che ha detto l’avvocato e aggiunge che ormai inviando quella e-mail avevo attivato la pratica assicurativa nonostante non avessi mandato alcuna modulistica né atto di notorietà, né certificazioni mediche riguardo il decesso di mio padre. Su suo consiglio contatto direttamente l’assicurazione e dopo aver parlato con l’operatore nonostante le sue rassicurazioni riguardo l’impossibilità di attivare tale assicurazione senza una modulistica firmata da parte mia o degli eredi, invio questa email:

Spett.le ufficio liquidazioni,

vi invio questa in quanto in merito alla pratica n.****** riferita a mio padre non intendo usufruire della copertura assicurativa e per tanto chiedo la chiusura del sinistro. Attendo vostre comunicazioni

cordialità

Valerio

Adesso dopo circa 15 giorni la presentazione della domanda di rinuncia all’eredità è arrivata una lettera da parte della finanziaria creditrice dove viene richiesta agli eredi una somma di diecimila euro da versare entro dieci giorni su un conto corrente da loro fornito e che se non verseremo tale cifra agiranno di conseguenza per far valere i loro interessi di creditori.

Devo preoccuparmi?

Inconsapevolmente con le mie azioni ho causato l’accettazione tacita dell’eredità? E’ vero ciò che afferma mia cugino, ovvero che l’attivazione di un assicurazione comporta l’accettazione tacita dell’eredità? Se non è vero ho possibilità di attivarla nonostante tutto l’accaduto?

Essendo mia madre condebitrice devo aspettare che il recupero crediti si rivolga a lei e non agli “eredi” in genere per ottenere le cifre di cui ha diritto?

Attraverso la sottoscrizione della polizza CPI (Creditor Protection Insurance), viene garantito il rimborso del debito residuo al creditore, fra l’altro, in caso di morte del debitore.

Nel caso prospettato, tuttavia, sua madre risulta condebitrice superstite e come tale è tenuta al rimborso del debito residuo nonostante la morte dell’altro cointestatario del prestito (a meno che non si tratti di una polizza CPI del tutto particolare, che prevede la possibilità di rimborso del debito residuo al creditore anche per l’evento di morte di uno solo dei condebitori): la rinuncia all’eredità non ha effetti sull’obbligo di rimborso del debito residuo da parte del condebitore superstite, nè la finanziaria creditrice potrà avvalersi del rimborso del debito residuo da parte della compagnia con cui è stata stipulata la polizza CPI al verificarsi dell’evento morte di uno solo dei due cointestatari del prestito.

E’ evidente che una e-mail inviata (e non con posta certificata) non integra un atto che comporta accettazione tacita dell’eredità e, come dovrebbe apparire chiaro da quanto scritto fin qui, la pretesa della finanziaria, indirizzata agli eredi, non è originata dalla rinuncia dall’accettazione tacita (nè potrebbe esserlo come conseguenza delle e-mail da lei inviate a destra e a manca) ma da un semplice equivoco (probabilmente aver inteso il decesso di entrambi i cointestatari del prestito). Al momento, i chiamati all’eredità (sua madre, lei che ci ha scritto, eventuali fratelli) che hanno rinunciato non sono tenuti al rimborso in quanto eredi.

Ma anche se fosse stata inviata per raccomandata AR, la sua comunicazione è solo una segnalazione, peraltro inappropriata (avrebbe avuto un senso solo qualora fossero deceduti entrambi i due condebitori), utile alla finanziaria creditrice per avviare la pratica con la compagnia che ha sottoscritto la polizza CPI per il rimborso del debito residuo, senza che, per questo, possa essere configurata come un atto di accettazione tacita dell’eredità. Con le due e-mail l’erede rinunciante non avrebbe conseguito alcun ulteriore vantaggio patrimoniale, se non quello di evitare la notifica di pretese di rimborso a cui sarebbe stata, inevitabilmente, opposta la già intervenuta rinuncia all’eredità.

Sua madre, invece, è tenuta al pagamento delle rate del prestito e al rimborso del debito residuo alla data del decesso dell’altro condebitore, semplicemente in virtù del fatto di essere condebitrice, superstite. Indipendentemente da questioni di successione e/o di rinuncia o accettazione tacita dell’eredità.

Anche se lei, che ci scrive, avesse accettato l’eredità lasciata da suo padre, il creditore, relativamente al prestito di cui è condebitrice sua madre vivente, non avrebbe potuto rivolgersi agli eredi (e quindi a lei): il problema, per quel prestito, si sarebbe posto per lei che ci scrive, solo al momento del decesso di sua madre.

Va inoltre aggiunto che, se la rinuncia all’eredità è stata dichiarata dai chiamati esclusivamente per evitare di rispondere del debito residuo di cui sua madre è condebitrice, l’articolo 525 del codice civile consente di revocare la rinuncia già effettuata entro dieci anni: in pratica, il rinunciante ha la possibilità di tornare sui suoi passi fino a che l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati o, in mancanza, dallo Stato.

17 Dicembre 2018 · Ludmilla Karadzic

Alla morte di mio padre io, mia madre e i miei fratelli decidiamo di rinunciare all’eredità per la presenza di numerosi debiti; tra questi vi è un prestito personale dove condebitrice risulta essere mie madre. In suddetto prestito è presente una copertura assicurativa cpi che prevede come beneficiario il condebitore. Nonostante la rinuncia all’eredità mia madre può richiedere l’indennizzo di questa polizza?

Ci sembrava, sbagliando, evidentemente, di aver già sufficientemente chiarito che la problematica sottoposta alla nostra attenzione esulasse da questioni inerenti la successione, l’accettazione o la rinuncia all’eredità. Anche considerando che le somme spettanti al beneficiario (o ai beneficiari) di una polizza assicurativa vita non ricadono nella massa ereditaria e, pertanto, il beneficiario, pur rinunciando all’eredità, avrebbe comunque diritto all’indennizzo.

Ci sembrava, sbagliando, evidentemente, di aver già sufficientemente chiarito che sua madre è obbligata ad onorare il prestito di cui si discute, in qualità di cointestataria (condebitrice o coobbligata) superstite e non come erede del coniuge premorto.

In generale, le polizze del tipo CPI non coprono l’evento morte di uno solo dei cointestatari, ovvero non rimborsano il capitale residuo del prestito quando uno solo dei due, o più cointestatari del prestito, viene a mancare. Può darsi, tuttavia, che la polizza CPI sottoscritta dai suoi genitori sia speciale, nel senso che copra l’evento morte di uno solo dei cointestatari: per sincerarsene basterà leggere le clausole contrattuali della polizza. Qualora sia previsto nel contratto di polizza il rimborso al creditore del capitale residuo in caso di morte di uno solo dei cointestatari, sua madre potrà avvalersi dell’indennizzo al creditore da parte della compagnia di assicurazione e ritenersi liberata dal debito residuo. Altrimenti, sarà costretta a proseguire nel pagamento delle rate di rimborso del prestito.

19 Dicembre 2018 · Lilla De Angelis





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