Finanziamento chiuso anticipatamente – Quando potrò richiederne uno nuovo?





Segnalazione centrale rischi, segnalazione in centrale rischi Banca d'Italia e nei sistemi di informazione creditizia - tempi di permanenza





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Vorrei provi un quesito io ho chiesto un finanziamento il 13 luglio 2015 che mi è stato concesso solo che dopo 10 giorni mi sono reso conto che il tasso di interesse non mi soddisfaceva, di conseguenza ho deciso di chiudere il finanziamento anticipatamente rimborsando totalmente la cifra che mi era stata concessa.

Ora quello che vorrei sapere é questo: posso ora richiedere un nuovo finanziamento ad un altra banca o finanziaria?

Se si quanto aspettare per fare la richiesta?

In caso di richiesta ci sono buone possibilità di concessione?

Inoltre la banca o finanziaria a cui chiederò il prestito vedranno in banca dati il finanziamento precedente?

Si tenga in considerazione che sono sempre stato un ottimo pagatore sia per un vecchio finanziamento che sto ancora pagando sia per le rate di alcune carte revolving.

Per evitare richieste multiple e contemporanee di finanziamento, si viene comunque segnalati in Centrale Rischi (solitamente la CRIF) quando si chiede un prestito, per il tempo necessario all’istruttoria e comunque fino ad un massimo di 180 giorni.

In caso di rinuncia (o estinzione quasi immediata, come nell’ipotesi di cui si discute) o diniego del prestito, si resta iscritti fino a 30 giorni successivi alla segnalazione di rinuncia o estinzione o diniego.

Le cose funzionano come indicato in questa tabella.

Diciamo dunque, per rispondere alla domanda, che conviene attendere almeno un mese dalla data di estinzione del finanziamento; e, comunque, prima di richiedere un nuovo prestito il consiglio è, onde evitare disguidi burocratici, quello di effettuare una visura per verificare l’avvenuta cancellazione della posizione.

Avendo la finanziaria a cui ci si era rivolti concesso il finanziamento poi estinto, non dovrebbero sussistere elementi ostativi alla concessione di un nuovo prestito, se nel frattempo non risultano verificatisi eventi negativi relativi al merito creditizio dell’aspirante debitore.

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27 Luglio 2015 · Lilla De Angelis

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