Eredità del fideiussore ed eredità del debitore principale – Un intreccio complicato





Debiti ed eredità, eredità e successione





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Vi contatto per chiedere informazioni in merito ad un caso (quello della mia famiglia) che ci sta mettendo abbastanza in apprensione: una fastidiosa (e fino a pochi mesi fa ignorata) Fideiussione Omnibus.

Alcuni anni fa, precisamente nel 1996, mia nonna paterna (che chiamerò Francesca), intestataria della metà dell’abitazione nella quale attualmente abitiamo, la quale si sposò con mio nonno (l’altro intestatario dell’abitazione che chiamerò Giovanni) in seguito alla morte del primo marito col quale ebbe due figli (Valerio e Romina), stipulò una Fideiussione Omnibus con un Istituto di Credito (del quale non farò il nome) in favore del figlio Valerio per aiutarlo ad ottenere un Finanziamento del quale attualmente ignoriamo lo scopo.

Di tale Fideiussione, della quale siamo rimasti all’oscuro fino a gennaio/febbraio di questo anno, e la quale ammonta a circa 13.500 Euro, siamo venuti a conoscenza solo in seguito al decesso del signor Valerio (il quale ovviamente non può più corrispondere e saldare il proprio debito alla Banca) tramite lettera raccomandata intestata alla signora Francesca (deceduta anch’ella).

Precedentemente, precisamente nell’anno 2000, la signora Francesca (la quale contrasse il debito di Fideiussione con la Banca) morì e, come riporta la legge, sia avviarono le procedure di successione.

Tre fratelli (due dei quali figli del precedente marito), ed il marito attuale.

Non risultando conti bancari intestati alla signora Francesca, si procedette con la valutazione della metà dell’immobile e la suddivisione fra i successori (la quale avvenne ovviamente sotto il controllo di un Notaio). L’atto di successione redatto dallo studio Notarile riportava chiaramente la presenza dell’immobile ma non faceva alcun riferimento a crediti/debiti bancari e tutto procedette con una certa serena naturalezza.

Anni dopo, precisamente nel 2015, il signor Valerio (il quale aveva usufruito della Fideiussione fornita dalla Madre) sfortunatamente venne a mancare ed aprì ad un nuovo processo di successione dei propri beni.

A “partecipare” alla successione furono (in maniera più o meno attiva) la sorella Romina, il fratello (da parte di padre, che chiameremo Ugo), ed un presunto figlio del deceduto (avente il cognome di Valerio).

Allarmati dalla possibilità che fossero presenti anche dei debiti abbastanza consistenti, i due fratelli non portano avanti nessuna richiesta di successione e (pur senza rinunciare direttamente alla convocazione del tribunale alla quale non si sono presentati) decidono di lasciare che il figlio (di sua spontanea volontà), prosegua nell’inventario e nella fase di successione in solitudine.

Il presunto figlio comunica di aver preso carico di tutta l’eredità, e dopo qualche mese (nonostante non sia ancora chiaro a che punto sia la successione dei beni), l’Istituto Bancario inizia ad inviare lettere (intestate alla signora Francesca ormai deceduta), che la invitano a coprire il debito derivante dalla Fideiussione.

Ora giungo al quesito: essendo la signora Francesca deceduta, i beni della stessa (crediti e debiti non risultanti in atto di Successione) già ereditati e suddivisi anni addietro e l’eredità del signor Valerio spettante al figlio, la somma di 13.500 Euro risultante da tale Fideiussione a garanzia del debito del signor Valerio da chi deve essere saldata?

Il notaio, incaricato dagli eredi di curare la successione, non può conoscere i debiti del defunto: non esiste, infatti, un registro pubblico dei crediti (per capirci come quello relativo ai beni immobiliari o come il PRA): il rimedio fornito dal codice civile è dato appunto dalla possibilità, per il chiamato, di accettare l’eredità con beneficio di inventario.

Ne discende che l’unica, eventuale, negligenza che si possa attribuita al notaio è quella di non avere edotto i chiamati all’eredità circa l’esistenza di una opzione di accettazione con beneficio di inventario.

Per ora, gli eredi della signora Francesca (garante) e del signor Valerio (figlio di Francesca e debitore principale), dovrebbero rispondere alla pretesa manifestata attraverso la lettera indirizzata alla signora Francesca, eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del diritto a riscuotere il credito.

Saranno poi i creditori a dover mostrare agli obbligati eventuali precedenti comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione del diritto ad esigere il credito vantato, trasmesse con raccomandata AR alla signora Francesca o al signor Valerio, e notificate per compiuta giacenza presso l’ufficio postale in occasione di temporanea irreperibilità dei destinatari.

Qualora il credito garantito da fideiussione risultasse non prescritto, al rimborso sarebbero obbligati, in parti uguali i parenti diretti di Francesca cioè per 1/3 Romina (o i suoi eredi), per 1/3 Valerio (o i suoi eredi) e per 1/3 Giovanni (o i suoi eredi).

Naturalmente gli eredi di Giovanni e quelli di Romina, in quanto obbligati alla sola fideiussione, potranno poi esercitare il diritto di escussione nei confronti degli eredi di Valerio, debitore principale, per ottenere la restituzione di quanto versato all’attuale creditore garantito.

In pratica, in un contesto in cui si volesse evitare l’aggravio di inutili spese legali e di giustizia, converrebbe che l’intero credito fosse rimborsato dagli eredi di Valerio (il figlio di Francesca), secondo le quote ereditarie a cui hanno avuto diritto nella relativa successione.

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10 Novembre 2017 · Loredana Pavolini

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