Quando il fideiussore non risponde del credito concesso al debitore principale

Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'articolo 1956 del codice civile, di richiedere l'autorizzazione del fideiussore pri­ma di far credito al soggetto per cui è stata prestata fideiussione e le cui condizioni pa­trimoniali siano peggiorate dopo la sottoscrizione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di una obbliga­zione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.

La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può, difatti, configurare una violazione contrattuale liberatoria solo se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale è socio.

In particolare, nel caso di fideiussione per obbligazione futura, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, in modo tale che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.

I presupposti di applicabilità di tale norma codicistica non ricorrono, come si è già accennato, solo allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (o di socio): infatti, in tale ipotesi la richiesta di credito da parte del soggetto che si è anche obbligato a garantirlo (o che è sicuramente al corrente della richiesta di credito) comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito stesso.

Così si sono espressi i giudici della Suprema Corte nella sentenza 16827/2016.

13 Ottobre 2017 · Ornella De Bellis


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