Fermo amministrativo auto cointestata


Fermo amministrativo, preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria





Nel settembre 2017 ho ricevuto un verbale per un’infrazione al codice della strada per aver superato (con un’auto a me intestata ma che ho rottamato nel novembre 2017) il limite di velocità di 15 km/h (violazione articolo 142 comma 8 Decreto Legislativo 285/1992) che comporta la decurtazione di 3 punti dalla patente e una sanzione di 188 euro.

Io ho provveduto a comunicare i dati per la decurtazione dei punti patente ma non ho potuto pagare la sanzione. Un anno dopo (settembre 2018) mi è stata notificata una ingiunzione di pagamento di 436,31 euro per lo stesso verbale, senza spiegazione dell’incremento della somma; nell’ottobre 2018 altra ingiunzione di 457,63 euro e qualche giorno fa (aprile 2019) mi è stato notificato il Preavviso di Iscrizione per il Fermo Amministrativo della nuova auto di famiglia, cointestata fin dall’acquisto con il mio convivente (e che usa lui per andare a lavoro) se entro 30 giorni non verso 504 euro.

Ora, premetto che sul libretto dell’auto risultiamo entrambe, ma sul foglio del PRA risulta solo il mio convivente, in quanto primo intestatario dell’auto ed unico intestatario della finanziaria per il pagamento della stessa.

Ora mi chiedo: è legittimo procedere a questo fermo, visto che il bene è cointestato, serve a lui per recarsi a lavoro (unico sostentamento per la famiglia) ed ancora in corso il finanziamento per il pagamento dello stesso?

E’legittimo incrementare cosi tanto la sanzione?

Ed è legittimo disporre il fermo per un’auto che attualmente ha un valore di circa 20 mila euro per una sanzione che a detta loro, è di 500 euro circa?

Cosa posso fare per evitarlo? Concludo precisando che tutte e quattro i documenti notificati sono intestati solo alla Città Metropolitana di Milano – Servizio di Polizia Locale.

Il mancato pagamento della multa entro il termine previsto di 60 giorni dalla notifica, determina il decadimento del beneficio di pagamento in misura ridotta e di conseguenza l’importo dovuto è aumentato (alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale) come previsto dal comma 3, articolo 203 del Codice della strada.

L’articolo 27 della legge 689/1981 stabilisce, inoltre, che in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e’ maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e’ divenuta esigibile (dopo 60 giorni dalla notifica) e fino a quello in cui il Comune ritiene di dover procedere ad escussione coattiva con la notifica dell’ingiunzione di pagamento.

La visura effettuata al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) consente di individuare i dati anagrafici di tutti gli eventuali comproprietari del veicolo.

Poichè all’epoca dell’infrazione il veicolo non era cointestato con il suo convivente, quest’ultimo non può essere certamente classificato giuridicamente coobbligato al pagamento della sanzione amministrativa e, conseguentemente, non dovrebbe essere esposto alle conseguenze del mancato pagamento della stessa.

Ed, in effetti, la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, con la sentenza 181/2007, enunciò il principio di diritto, a nostro parere condivisibile, secondo il quale è oggettivamente inapplicabile il fermo amministrativo di un veicolo quando questo risulta essere comune a più proprietari non tutti debitori nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA). Infatti, nonostante l’iscrizione del fermo amministrativo rappresenti un atto formale che viene accordato all’Amministrazione creditrice quale tutela conservativa della propria pretesa, non è detto che a subirne le conseguenze debba essere anche il comproprietario non debitore.

Il comproprietario non debitore, infatti, una volta che il provvedimento di fermo venisse iscritto al PRA non potrebbe acquisire la piena proprietà del bene liquidando il comproprietario debitore dal momento che il fermo amministrativo permarrebbe comunque a tutela dell’azione esecutiva promossa dalla PA creditrice. Né, peraltro, il comproprietario non debitore potrebbe cedere la propria quota di possesso del veicolo, restando intrappolato in un circolo vizioso, sproporzionatamente afflittivo e punitivo a causa di inadempienze altrui.

Purtroppo, un tale orientamento è rimasto isolato, un caso unico a quanto ci risulta, ma nulla vieta che la soluzione alternativa, per il comproprietario non debitore, possa essere quella di impugnare il preavviso di fermo amministrativo dinanzi giudice di pace competente per territorio.

Venendo, invece, alle soluzioni del problema più terrene e meno sofisticate, nei 30 giorni che mancano all’iscrizione di fermo il comproprietario debitore può alienare la propria quota al comproprietario non debitore, rendendo così inefficace l’iscrizione di fermo amministrativo, oppure può essere richiesta la rateazione della somma ingiunta (al Comune di Milano) e con il pagamento (contestuale) della prima rata ottenere la sospensione del provvedimento.

14 Aprile 2019 · Giuseppe Pennuto


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