Sono regolarmente iscritto all’aire e l’agenzia delle entrate ha tentato di notificarmi un avviso di accertamento al vecchio indirizzo italiano. Il messo comunale ha appurato la mia effettiva residenza dall’estero e ha rispedito l’avviso all’agenzia delle entrate con la stampa del registro aire con l’indirizzo estero.
L’agenzia procederà alla notifica don raccomandata a/r all’indirizzo estero o mediante via consolare in quanto il paese dove vivo non aderisce ad alcuna convenzione.
Io viaggio molto e per mesi quindi nel caso in cui la notifica all’estero per via posta raccomandata a/r o via consolare dovesse fallire con motivazione “destinatario assente” cosa succede? L’agenzia delle entrate deve tentare nuovamente?
Affinché l’atto pervenga al destinatario, l’Agenzia delle entrate è obbligata ad avviare una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche.
Se il destinatario risiede in un paese estero che non aderisce a convenzioni internazionali, l’Agenzia delle entrate deve procedere attraverso le autorita’ consolari.
Nel caso di persistente irreperibilità del debitore, l’art. 142 del codice di procedura civile prevede che la notifica venga perfezionata tramite affissione di un avviso nell’albo dell’ufficio giudiziario territorialmente competente in base all’ultima residenza in Italia.
1 Luglio 2015 · Ludmilla Karadzic
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