Nel febbraio 2017 la ditta (SaS) presso cui lavoro chiude, senza pagarmi le ultime 8 buste paga nè il TFR: per accedere al fondo di garanzia INPS, mi rivolgo ad un avvocato che avvia le pratiche (pignoramento, decreto ingiuntivo) necessarie. Nel frattempo il datore viene dichiarato fallito con chiusura anticipata del fallimento per assenza di attivo; la nostra richiesta di insinuazione - tardiva - nel passivo del fallimento infatti non viene accolta in quanto il fallimento è stato immediatamente chiuso. L'INPS accoglie la mia domanda ma, ahimè, nel ricorso per decreto ingiuntivo l'avvocato erroneamente fa riferimento solo alle mensilità non pagate (8 mensilità) e nessun riferimento al TFR non percepito: l'INPS pertanto mi riconosce l'accredito delle sole 3 mensilità (le uniche menzionate nel titolo esecutivo) e non del TFR (che è la parte principale del mio credito avendo lavorato molti anni presso la ditta fallita). Ora l'avvocato ha provato a ...
Recupero del TFR quando il datore di lavoro è fallibile ma non può essere dichiarato il fallimento
La legge prevede il pagamento del TFR da parte dell'INPS qualora il datore di lavoro, non soggetto a fallimento, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a detto pagamento, ma requisito indispensabile è che il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito. Ricordiamo, per completezza, che un imprenditore non è soggetto a fallimento se possiede, congiuntamente, i seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Ci si domanda adesso: se il datore di lavoro è fallibile, ma non può essere dichiarato il fallimento, qual è ...
In caso di fallimento del datore di lavoro, qualora il giudice delegato del fallimento abbia disposto il pagamento, ai dipendenti, del Tfr da parte dell'Inps, quest'ultimo non può contestare tale decisione. L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell'INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur. Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24231/14. Secondo quanto disposto dalla pronuncia appena citata, in caso di fallimento del datore di lavoro, l'istituto di previdenza sociale, ovvero l'INPS, deve pagare il credito riconosciuto dal giudice nell'udienza, al dipendente, con cui dichiara esecutivo ...