Recupero del TFR quando il datore di lavoro è fallibile ma non può essere dichiarato il fallimento
La legge prevede il pagamento del TFR da parte dell'INPS qualora il datore di lavoro, non soggetto a fallimento, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a detto pagamento, ma requisito indispensabile è che il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito.
Ricordiamo, per completezza, che un imprenditore non è soggetto a fallimento se possiede, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
Ci si domanda adesso: se il datore di lavoro è fallibile, ma non può essere dichiarato il fallimento, qual è la procedura che il lavoratore deve seguire per recuperare il proprio TFR? A questo interrogativo hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 15369/14.
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