Recupero del TFR quando il datore di lavoro è fallibile ma non può essere dichiarato il fallimento

La legge prevede il pagamento del TFR da parte dell'INPS qualora il datore di lavoro, non soggetto a fallimento, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a detto pagamento, ma requisito indispensabile è che il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'esecuzione forzata per la realizzazione del credito.

Ricordiamo, per completezza, che un imprenditore non è soggetto a fallimento se possiede, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
  3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Ci si domanda adesso: se il datore di lavoro è fallibile, ma non può essere dichiarato il fallimento, qual è la procedura che il lavoratore deve seguire per recuperare il proprio TFR? A questo interrogativo hanno risposto i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 15369/14.

Ai fini della tutela prevista in favore del lavoratore, per il pagamento del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest'ultimo, se è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, va considerato non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione normativa secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'INPS alle condizioni previste, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione.

10 Luglio 2014 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!