Fallimento del datore di lavoro » Se giudice dispone il pagamento del Tfr ai dipendenti dall’Inps quest’ultimo non può contestarlo

In caso di fallimento del datore di lavoro, qualora il giudice delegato del fallimento abbia disposto il pagamento, ai dipendenti, del Tfr da parte dell'Inps, quest'ultimo non può contestare tale decisione.

L’esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l’esistenza e l’ammontare di un credito per TFR in favore del dipendente dell’imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell’art. 2 l. n. 297/1982, il subentro dell’INPS nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l’istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l’accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell’an e del quantum debeatur.

Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 24231/14.

Secondo quanto disposto dalla pronuncia appena citata, in caso di fallimento del datore di lavoro, l’istituto di previdenza sociale, ovvero l'INPS, deve pagare il credito riconosciuto dal giudice nell'udienza, al dipendente, con cui dichiara esecutivo lo stato passivo.

Cosa vuol dire ciò? Partiamo dal principio.

Come noto, quando fallisce il datore di lavoro, ai dipendenti non resta che insinuarsi al passivo fallimentare, ovvero presentare una domanda con la richiesta di pagamento, al giudice delegato del fallimento, allegando il contratto di lavoro e le buste paga non corrisposte.

Così facendo, il lavoratore dipendente può ottenere, in tempi relativamente brevi, il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità non corrisposte.

In tale fattispecie, però, a provvedere alla liquidazione dei dipendenti non sarà il fallimento, ma il Fondo di Garanzia dell’Inps.

Ebbene, secondo quanto chiarito dai giudici di piazza Cavour, una volta che il giudice del fallimento abbia emesso il provvedimento con cui dichiara esecutivo lo stato passivo del fallimento, rendendo definitivo l’accertamento dei crediti insinuati alla procedura, l’Inps non potrà più negare loro il versamento del TFR o delle ultime tre mensilità, non potendo contestare l’accertamento del credito fatto dal tribunale.

A parere degli Ermellini, infatti, il Fondo di Garanzia presso l’INPS è obbligato a pagare ai dipendenti l’importo nell'esatta misura dichiarata dal giudice all'interno del decreto di esecutività dello stato passivo.

Dunque, è incontestabile il diritto del lavoratore al proprio credito: una volta accertato, nell'udienza fallimentare, l’esistenza e l’ammontare del credito per il TFR di un lavoratore già alle dipendenze di un imprenditore dichiarato fallito, non potranno più essere messi in discussione tali crediti.

17 Novembre 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!