Il minore, chiamato all'eredità, può solo accettare con beneficio di inventario (articolo 471 del codice civile): la norma, peraltro, con il successivo articolo 489 accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l'inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. Infatti, qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, chiamato all'eredità, faccia l'accettazione prescritta dalla normativa vigente (accettazione con beneficio di inventario), ma non compili l'inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità, il mancato perfezionamento dell'inventario mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio (redigendo l'inventario) ovvero rinunciare alla eredità. Ma, se una volta diventato maggiorenne il chiamato non esplica l'opzione che gli è stata riservata dalla legge ...
La decadenza dal diritto di accettare l'eredità con beneficio di inventario
Come sappiamo, colui che accetta l'eredità con beneficio d'inventario è erede, con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell'erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto. In sostanza, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario. Nel caso in cui l'erede effettui alienazioni di beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice, l'azione dei creditori del defunto, finalizzata ad accertare l'intervenuta decadenza dal beneficio dell'inventario, può essere promossa al compimento dell'atto non autorizzato. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 21212/2017. ...
Accettazione eredità con beneficio di inventario - passività maggiori dei beni
Mio padre è nullatenente, ma ha una situazione debitoria importante: io ho un figlio di pochi mesi che, molto probabilmente, sarà minorenne quando mio padre verrà a mancare. Se, alla morte di mio padre, io dovessi accettare l'eredità con beneficio di inventario, ho capito che sarei tenuto a rispondere dei debiti solo entro i termini dei beni ereditati (pari a zero, nel mio caso). I creditori, quindi, non sarebbero soddisfatti ma non potrebbero rifarsi sui miei beni. Avendo accettato io l'eredità con beneficio di inventario, ma non essendo i beni ereditati sufficienti a soddisfare i creditori, esiste la possibilità che i debiti non soddisfatti ricadano per rappresentazione su mio figlio minorenne? ...