Tramissibilità dei debiti del de cuius che ha accettato altra eredità con beneficio di inventario
La moglie (A) di mio padre (B) è deceduta lasciando diversi debiti e sia lui che la figlia di entrambi (C) hanno accettato con beneficio di inventario: avendo loro saldato i debiti per l'importo corrispondente alla parte attiva dell'eredità, ora i creditori non possono più rivalersi su di loro. Mi chiedevo se, essendo io figlio di B, ma non di A, potrei essere chiamato a pagare i debiti restanti (essendo erede di B ma non di A). ...
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditati, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può liquidare od esigere il versamento dell'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Allo scopo di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede è necessario, inoltre, il preventivo inventario dei beni ricevuti in eredità. Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario l'Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi, solo così, quantificare ...
Mio padre aveva dei debiti ed abbiamo accettato l'eredità con beneficio di inventario: per soddisfare i creditori siamo costretti a vendere dei beni, solamente che mio padre era proprietario di una quota di alcuni immobili. Se nessuno dovesse comprarli come facciamo a soddisfare i creditori? ...