E’ possibile impugnare la rateizzazione delle cartelle esattoriali?





Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, rateizzazione Equitalia o AdER





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Tizio riceve un preavviso di fermo amministrativo relativo a due cartelle di pagamento dell’ammontare complessivo di Euro 1000. Fa richiesta di rateizzazione ed Equitalia la concede ma per l’importo complessivo della posizione debitoria di Tizio pari ad Euro 10 mila, costituito da cartelle notificate più di 10 anni fa quindi prescritte. E’ possibile impugnare la rateizzazione delle cartelle esattoriali per chiedere l’annullamento delle ormai prescritte cartelle di pagamento?

Le regole di riscossione coattiva esattoriale (che non sono scritte da Equitalia, ma dal legislatore) prevedono che la rateizzazione possa essere concessa, a richiesta del debitore, esclusivamente sull’intero importo iscritto a ruolo. In pratica il debitore non può scegliere quali cartelle rateizzare e quali no.

L’eventuale eccezione di prescrizione delle cartelle esattoriali a carico del debitore va eccepita con ricorso al giudice competente (dipende dalla natura dei debiti iscritti a ruolo) appena il debitore ne viene a conoscenza: anche a seguito, dunque, della richiesta di rateizzazione di due cartelle esattoriali in occasione della quale il concessionario della riscossione rivela l’esistenza di altri importi da saldare.

Fino a quando la prescrizione non viene accertata in sede giudiziale e vengono sgravati per sentenza i debiti iscritti a ruolo, Equitalia non può concedere rateizzazioni parziali e quindi sospendere azioni esecutive come il fermo amministrativo.

Se è proprio sicuro dell’intervenuta prescrizione di alcune cartelle esattoriali può anche tentare la via del ricorso amministrativo in autotutela, presentando apposita istanza ad Equitalia: ma deve essere sicuro che non ci siano state, in questi anni, comunicazioni, interruttive della prescrizione a lei notificate dal creditore per cui Equitalia agisce, anche per compiuta giacenza (temporanea irreperibilità del destinatario dell’atto).

In pratica, deve effettuare acceso agli atti presso i singoli creditori e circostanziare ad Equitalia, allegando la documentazione acquisita, l’intervenuta prescrizione, sperando che il concessionario riconosca le sue ragioni.

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16 Luglio 2015 · Paolo Rastelli

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