Detrazioni per il risparmio energetico – Può fruirne il coniuge proprietario non residente che sostiene le spese?


La convivenza si certifica con lo stato di famiglia anagrafica.





Vorrei porre il seguente quesito:

Vorrei sapere quali sono gli adempimenti per usufruire della detrazione del 65% per interventi di acquisto e posa in opera di schermatura solare (tenda esterna) di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.

Questa è la situazione familiare:
– Moglie incapiente (disoccupata) residente e proprietà immobile ove verrà montato lo schermo solare;
– Coniuge convivente, ma residente in altro comune, ma che effettua tutte le spese come previsto da regolamento.

Di fatto i coniugi hanno diversa residenza. Visti i seguenti riferimenti:
Art. 1-bis, comma 4, del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221: «I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare…».

Dispositivo dell’art. 144 del Codice Civile: «I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. …»

Circolare 12.06.2002 n. 50/E: “ … non è invece richiesto che l’immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza”

cito:
La detrazione per interventi di recupero di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 spetta anche ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori.

Da una lettura combinata della Circolare n. 121 dell’11 maggio 1998 e della Risoluzione n. 136 del 6 maggio
2002, è possibile ricavare che il familiare può usufruire dell’agevolazione, se risultino a suo carico le spese dei lavori e se risulti essere convivente del possessore o detentore dell’immobile già all’avvio della procedura, ossia all’atto di invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione Finanziaria.

Non è invece richiesto che tale immobile sia considerato abitazione principale per il proprietario o per il familiare convivente, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni su cui si esplica il rapporto di convivenza.

Quali sono gli adempimenti che occorre dimostrare per usufruire di dette detrazioni? Dichiarazioni?

La convivenza si certifica con lo stato di famiglia anagrafica. Due coniugi con diversa residenza non sono conviventi, appartengono a diverse famiglie anagrafiche, anche se fanno parte dello stesso nucleo familiare, così come stabilito dalla normativa da lei citata.

Tanto premesso, può fruire della detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia o finalizzati a conseguire risparmio energetico chi possiede o detiene l’immobile, sul quale sono stati effettuati gli interventi, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

11 Maggio 2017 · Annapaola Ferri


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