Delucidazioni domanda cessione ramo di azienda immobile affittato


Se il subaffitto non è precluso dalla contrattazione fra i contraenti, è comunque necessario il consenso del locatore, ai sensi dell'articolo 1624 cc





Riportandomi al quesito precedente sulla cessione di ramo d’azienda di immobile, con canone maggiorato, affittato per attività di gelateria e non comunicata a noi locatori, faccio presente che nel contratto di cessione il cedente cede solo le attrezzature, avviamento nonché autorizzazioni che sarebbe la scia al comune per la licenza di vicinato.

Io penso che sia simulata tale cessione dal momento che la società conduttrice cedente, che è una nuova società, non ha mai svolto nessuna attività di gelateria da quando è stato firmato il contratto di locazione con noi e non c’e pertanto alcun avviamento in termini di guadagni da parte della stessa non avendo mai aperto al pubblico, potrebbe essere?

Ci troviamo, chiaramente, di fronte ad un contratto di subaffitto: l’articolo 1594 dispone che il conduttore ha facoltà di subaffittare l’immobile affittatogli, salvo patto contrario, ma il sublocatore deve ricevere il consenso del locatore, ai sensi dell’articolo 1624 del codice civile.

In altre parole se il contratto di affitto non vieta la sublocazione, è comunque necessario il consenso del locatore.

La differenza fra la cessione del contratto di affitto (inquadrato in una cessione del ramo d’azienda) e il subaffitto consiste nel fatto che nella seconda il conduttore, pur diventando, a sua volta, nuovo locatore, rimane obbligato verso il locatore originario; nella prima il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente-conduttore, che viene estromesso dal contratto.

Solo nel caso di subaffitto è necessario il consenso del locatore ai sensi dell’articolo 1624 del codice civile.

Repetita iuvant: con la cessione del ramo d’azienda il cessionario subentra nel contratto di affitto stipulato fra cedente e locatore, alle medesime condizioni economiche previste dal contratto di affitto (con lo stesso canone di affitto, in pratica): la sublocazione o subaffitto è un contratto con cui l’affittuario concede a sua volta, ad un terzo soggetto, l’immobile commerciale affittato. In altre parole, si stipula un nuovo contratto fra conduttore e terzo che conferisce al subaffittuario un diritto, temporaneo, di godimento dell’immobile. In questo modo coesistono due contratti, il contratto di affitto e quello di subaffitto.

In seguito alla stipula di un contratto di affitto di locali commerciali tra locatore e conduttore, quest’ultimo può cioè, nei limiti previsti dalle clausole contrattuali, sottoscrivere un contratto di subaffitto con un terzo soggetto. Il legame contrattuale del locatore permane con il conduttore, dal quale ha diritto di pretendere il rispetto degli impegni contrattuali. La durata del subaffitto non può eccedere la durata del contratto di affitto.

<h3>Tuttavia se il subaffitto non è precluso dalla contrattazione fra i contraenti, è comunque necessario il consenso del locatore.</h3>

23 Ottobre 2023 · Michelozzo Marra


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Tutela del consumatore e risarcimento danni a persone e cose » Delucidazioni domanda cessione ramo di azienda immobile affittato. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.