Cessione d’azienda e di ramo d’azienda – Dei debiti risponde l’acquirente o l’alienante?

La regola generale prevede che nel trasferimento dell'azienda i creditori aziendali possono contare sulla responsabilità sia dell'alienante che dell'acquirente, entrambi obbligati in solido.

La previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante: sicché, essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda.

Per la liberazione del debitore alienante è necessario uno specifico consenso dei creditori che riguardi il trasferimento dei singoli debiti e non il generico consenso al trasferimento dell'azienda.

In pratica, la giurisprudenza e la prevalente dottrina riconoscono che la responsabilità patrimoniale dell'acquirente non può essere derogata da un accordo tra alienante e acquirente, mentre è pienamente derogabile da un accordo fra acquirente e creditore. In altre parole, non è possibile cambiare il debitore senza il consenso del creditore: solo il consenso dei creditori, relativamente ai singoli debiti, costituisce causa estintiva della responsabilità dell'alienante per i debiti aziendali.

Nel caso di cessione di ramo d'azienda la questione è più articolata e complessa: non possono esservi dubbi sul trasferimento al cessionario dei debiti relativi al ramo di azienda ceduto quando l'alienante abbia tenuto una contabilità distinta.

Qualora, come spesso accade, la contabilità non sia stata differenziata per il ramo d'azienda ceduto, l'acquirente di un ramo di azienda risponderà dei debiti che dalle scritture contabili risulteranno riferirsi alla parte di azienda a lui trasferita, mentre non risponderà dei debiti che dalle scritture contabili non risultino relativi alla parte d'azienda da lui acquistata; e nemmeno, pro quota, per i debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.

Pur in presenza di una contabilità unitaria, l'acquirente di un ramo di azienda, è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale.

Questi i principi stabiliti, in tema di debiti e cessione d'azienda, dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 13319/15.

1 Luglio 2015 · Roberto Petrella


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!