Decreto ingiuntivo notificato e non opposto e pignoramento della pensione per mio padre – Quanto gli toglieranno?





Opposizione a decreto ingiuntivo, pignoramento pensione





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Mio padre oggi ha ritirato un atto di pignoramento sulla pensione: sul documento c’è scritto che a giugno è stato notificato un decreto ingiuntivo che lui non ha mai ritirato. Era una raccomandata che si è dimenticato di ritirare. Ha 77 anni. Io abito lontano e nemmeno sapevo. C’è scritto che il decreto ingiuntivo è stato emesso il 16/07/2015 è notificato il 30/09/2015. In data 4/06/2018 hanno notificato l’atto di precetto di circa 1400 Euro. Vogliono pignorare la pensione. Ha già una rata di 50 per l’agenzia riscossione. Prende 1100 euro. Poi c’è scritto “1400 oltre interessi e spese successive, aumentata della metà. Cosa significa? Che deve pagare il doppio? 2800? Non si può opporre? Siamo disperati. A mala pena riesce ad arrivare a fine mese con l’affitto, medicine ad altre spese.

Il codice civile dispone, all’articolo 546, che il terzo (l’INPS nella fattispecie) è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

In pratica, in attesa che il giudice quantifichi le spese della procedura di riscossione coattiva, quelle che il creditore procedente ha dovuto sostenere per chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo, gli interessi legali decorrenti dalla messa in mora e la quota percentuale da prelevare, il terzo debitore deve fare in modo di congelare quanto dovuto al debitore esecutato fino all’importo indicato nel precetto aumentato della metà. Per pensionati e lavoratori dipendenti la cosa incide, più che altro, sulla durata del pignoramento e non sul prelievo mensile.

I termini per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo sono ampiamente scaduti, tanto è vero che c’è stata la notifica dell’atto di pignoramento: ma sarebbe stata comunque inutile l’opposizione se il credito azionato era dovuto.

L’articolo 545 del codice civile regola l’entità della quota pignorabile del rateo di pensione al 20% di quanto eccede il minimo vitale impignorabile, che è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà. In soldoni, il minimo vitale è, attualmente, uguale a circa 680 euro.

Ne discende che a fronte di una pensione mensile percepita di 1.150 euro (al lordo del pignoramento esattoriale in corso), al debitore verranno prelevati mensilmente circa 94 euro. Purtroppo, il fatto che il debitore stia già subendo un pignoramento di tipo esattoriale (Agenzia riscossione) non influenzerà l’entità del prelievo.

Insomma, senza drammatizzare, un contributo di 94 euro mensili offerto dai familiari al debitore pensionato indigente, che ha subito azione esecutiva, consentirà a quest’ultimo di continuare agevolmente a pagare l’affitto e a comprare i medicinali di cui ha bisogno.

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14 Agosto 2018 · Ludmilla Karadzic

Una cosa non ho capito: c’è scritto nell’atto di pignoramento:”1400 euro oltre interessi e spese successive, aumentata della metà. Cosa significa? Che deve pagare il doppio? Quindi non deve pagare solo i 1400 euro? Se deve presenziare lui all’udienza o l’avvocato? Il giudice può decidere di far pagare una certa somma e a decidere è l’avvocato dell’altra parte?

Il codice civile impone che il terzo pignorato accantoni, precauzionalmente, un importo pari al credito azionato aumentato della metà (nella fattispecie sarebbero stati 2.100 euro) per far fronte alle spese giudiziali sostenute dal creditore procedente (nella misura che verrà successivamente decisa dal giudice). La norma trova effettiva applicazione quando il debito del terzo debitore (cioè l’INPS) nei confronti del debitore esecutato (cioè suo padre) consiste in una somma che potrebbe essere consegnata al creditore procedente (il soggetto che agisce per la riscossione coattiva del debito) in un’unica soluzione e non, come nella fattispecie, attraverso dei ratei mensili. Le spese giudiziali, gli interessi di mora ed eventuali penalità a fronte di inadempimenti del debitore, previsti eventualmente dal contratto di prestito, incideranno sulla durata del prelievo mensile (la cui entità resta fissata indipendentemente dalla somma dovuta) e saranno quantificate dal giudice adito.

Le regole di pignoramento della pensione e le modalità di determinazione degli oneri a carico del debitore sottoposto ad azione esecutiva sono abbastanza rigide e riportate con chiarezza nel codice di procedura civile, per cui, a meno di problematiche specifiche, è inutile affidarsi ad un avvocato.

L’avvocato di controparte si limita a svolgere, più che altro, una funzione di assistenza e di controllo della procedura per il creditore. La presenza del debitore all’udienza può essere utile soprattutto a scopo informativo. Il terzo pignorato comunica per iscritto alla controparte, e quest’ultima riporta al giudice (perché egli possa decidere su entità della quota pignorabile e credito complessivo da rimborsare con il prelievo mensile) l’importo del rateo di pensione e se la retribuzione sia già gravata da una cessione del quinto o da pignoramento della medesima natura (ordinaria, esattoriale, alimentare) di quella per cui il creditore agisce.

Le penali e gli interessi di mora previsti dal contratto (e pertanto non noti), il livello, la durata e la qualità dell’assistenza legale prestata dal proprio avvocato al creditore (elementi pure essi ignoti), non consentono di stabilire a priori, neanche per approssimazione, gli oneri che potranno gravare sul debitore in aggiunta al capitale non rimborsato nei termini pattuiti al momento dell’erogazione del prestito.

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16 Agosto 2018 · Simone di Saintjust

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