Da quanto è dato (forse) capire, una delle clausole contrattuali del prestito prevedeva la comunicazione obbligatoria, da parte del debitore, di eventuali cambi di residenza: lei non ha adempiuto e quindi la banca ha notificato il decreto ingiuntivo al suo vecchio indirizzo di residenza e lei non ha potuto opporsi avendone (si spera) validi motivi.
A nostro parere, si tratta di un vizio di notifica, dal momento che il creditore è obbligato a consultare gli archivi anagrafici prima di notificargli un decreto ingiuntivo (l’obbligo disatteso dal debitore di mettere al corrente la banca di eventuali variazioni di residenza può giustificare solo l’omesso invio al giusto indirizzo di comunicazioni interne periodiche correlate al contratto, ma non investe, di certo, la notifica di atti giudiziali).
A fronte di una eventuale corretta notifica del precetto o di azione esecutiva sui beni di proprietà, potrà eccepire, con il supporto tecnico di un avvocato, l’omessa notifica del decreto ingiuntivo e ricorrere al giudice dell’esecuzione del Tribunale territorialmente competente, ex articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione ad esecuzione forzata).
Ciò consentirà la remissione dei termini per esperire l’opposizione al decreto ingiuntivo e contestare lo stesso nel merito. A mano che, al momento della corretta notifica di un atto a cui il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente sotteso, non siano decorsi i termini di prescrizione del diritto del creditore di pretendere il rimborso del prestito: nel qual caso potrà eccepire, in sede di ricorso al giudice dell’esecuzione, addirittura la prescrizione.
Ma, deve necessariamente consultare un avvocato di fiducia.
6 Novembre 2018 · Carla Benvenuto