Ho ricevuto un avviso di pagamento Tarsu riferita al 2010: la legge 296/2006 all’articolo 1 comma 161 dice che se non consegnata entro il 31/12/2015, cioè entro 5 anni si prescrive.
Scrivendo al comune mi rispondono che la variazione 2010 doveva essere fatta entro il 20 Gennaio 2011, cosa che io non ho fatto.
Domanda: visto che e stato fatto un accertamento d’ufficio e notificato solo nel 2016 non è prescritta?
Il comma da lei citato riporta Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Dovendo la dichiarazione di nuova occupazione o il versamento del tributo locale essere effettuato entro il 20 gennaio 2011 (come asserisce l’ufficio comunale preposto alle riscossione Tarsu) l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016.
30 Marzo 2016 · Annapaola Ferri
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