Il 9/04/2019 ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento per riscossione coattiva ex art. 2 Regio decreto 14/04/1910 numero 639 (tassa smaltimento rifiuti) riferita alla TARSU del 2010 per accertamento infedele dichiarazione del 20/10/2016 notificata il 14/01/2017.
Tale accertamento è stato notificato per compiuta giacenza. Ritenendolo prescritto ho telefonato al Comune interessato e mi è stato risposto che gli Enti Locali hanno tempo 5 anni + 1 dalla scadenza del termine di pagamento delle tasse, per inviare tali comunicazioni e che, avendolo fatto con consegna all’Ufficio Postale nel dicembre 2016 sono in regola.
Ho scritto allora al Concessionario il quale mi ha risposto citando varie sentenze di Corte Costituzionale e di Cassazione che stabiliscono che la notifica mediante posta si perfeziona per il notificante al momento della consegna del plico all’Ufficio Postale e per il destinatario al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto, quindi avendo il Comune consegnato l’atto entro il 31/12/2016 ha notificato l’avviso di accertamento nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge.
E’ vero tutto questo? Vorrei averne la certezza, non tanto per l’importo da pagare che è abbastanza esiguo, ma per non pagare ciò che è mio legittimo diritto contestare.
Siamo grati al Comune creditore della tassa e al Concessionario della Riscossione per aver magistralmente illustrato i termini di decadenza per la notifica di un avviso di accertamento per TARSU nel caso di omessa denuncia di occupazione e la differenza fra data di consegna dell’avviso alle poste per la notifica e data di consegna dell’avviso al debitore.
Nulla da aggiungere o eccepire sulla questione. Grazie davvero.
18 Aprile 2019 · Giorgio Valli