Debito da carta revolving che mi trascino dietro ormai da 15 anni


Carte revolving (credito rotativo), recupero crediti





Ho 31 anni e all’età di 17 ho ottenuto una carta revolving della consumit (monte dei Paschi di Siena) dell’importo di 2500 euro! Va tenuto conto che, ovviamente, non ho utilizzato tutto l’importo che avevo a disposizione ma purtroppo a causa dell’età ben poco matura, non ho più pagato le rate in attesa di un lavoro che mi permettesse di farlo! Ovviamente, è stato un errore che mi porto sulle spalle! Volevo sapere se c’è una prescrizione per questo tipo di debito e come poter richiedere l’annullamento del debito nel caso fosse possibile.

Sono passati quasi 15 anni e so che hanno ceduto il debito ad una società di recupero crediti che stamattina mi ha contattata per propormi il pagamento di 4500 euro in COMODE RATE di 50 euro al mese! Ora, avendo due bimbi piccoli ed un lavoro davvero precario, non potrei permettermi di pagare nemmeno quelli e vorrei capire se si può fare qualcosa!

La prescrizione interviene se, in dieci anni, il creditore si disinteressa a qualsiasi tentativo di riscuotere: per interrompere il decorso della prescrizione il creditore deve inviare al debitore una comunicazione con raccomandata A/R in cui rinnova la richiesta di saldo del debito.

Ma attenzione: anche se lei è sicura di non aver ricevuto siffatte missive, una raccomandata A/R può ritenersi notificata correttamente, anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di una temporanea assenza del destinatario. Ed è anche ovvio che, se il debitore chiede all’attuale cessionario circa l’esistenza di ricevute AR attestanti l’invio di comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione, questi non risponderà mai di non averle.

Dunque, in pratica, non c’è possibilità di sapere, in sede stragiudiziale, se è intervenuta la prescrizione. Non c’è possibilità di annullare il debito se non parzialmente, ricorrendo alla legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: ma bisogna almeno presentare un piano di rientro che il giudice possa valutare come equo per il creditore e sostenibile per il debitore (sulla falsariga della proposta avanzata dalla società di recupero crediti, attuale cessionaria, che l’ha contattata).

La buona notizia è che con un lavoro precario del debitore, nessun creditore di buon senso anticiperà le spese per promuovere un’azione esecutiva di pignoramento dello stipendio, con il rischio di ritrovarsi dopo qualche mese punto e a capo.

Se il credito, invece, è prescritto, la pretesa della società di recupero crediti diventa un bluff: non sarebbe la prima volta (e non sarà l’ultima) che un creditore, specie se cessionario, tenti di esigere un credito ormai prescritto. Andare a vedere il bluff consiste semplicemente nel non accettare proposte di piani di rientro dell’esposizione debitoria, con quasi nessun conseguente rischio di un pignoramento se la prestazione lavorativa del debitore è precaria.

Dunque, non le resta che armarsi di pazienza, e continuare ad andare avanti come se stamani non l’avesse contattata nessuno.

25 Gennaio 2019 · Ludmilla Karadzic


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