Contributi previdenziali versati al dipendente invece che all’INPS


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Fino al 2016 ero appartenente ad un amministrazione pubblica, dal 2017 ad oggi per effetto di legge sono passato ad altra amministrazione pubblica, la quale facendo bene i calcoli ha eccepito che dal primo gennaio 2009 a fino dicembre 2016 la vecchia amministrazione ha versato per 10 anni, nella mia totale inconsapevolezza nelle competenze stipendiali mensili la quota contributiva del 15% ex art. 4 dlgs 165/1997. Per risolvere la problematica tali quote le ha anticipate all’INPS la nuova amministrazione, ma richiede a me personalmente la restituzione di quanto anticipato. Volevo chiedere 1) sono esigibili le quote degli ultimi 10 anni? 2) mi posso appellare? e, in caso affermativo, quale è la normativa di riferimento?

Il problema consiste nel fatto che la nuova amministrazione pubblica ha sanato l’errore commesso da quella presso la quale lei precedentemente prestava servizio, senza gli aggravi aggiuntivi per il dipendente che ci sarebbero stati, in conseguenza al ritardato versamento (sanzioni civili e interessi moratori) per un dipendente di una azienda privata: la regolarizzazione è avvenuta al costo, forse, dei soli interessi legali per la somma arbitrariamente inclusa in busta paga e non puntualmente versata all’INPS (della quale lei ha comunque beneficiato).

Questa operazione, in sostanza, è stata portata a termine anche, e soprattutto, nell’interesse del dipendente, al quale verrà garantito il medesimo trattamento pensionistico che gli sarebbe stato erogato, una volta in quiescenza, qualora vi fosse stata continuità nel versamento all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale della maggiorazione del 15% ex articolo 4 del decreto legislativo 165/1997.

Peraltro, avendo sanato la sua situazione contributiva con uno stanziamento presumibilmente risalente al 2017, non si può, da questo punto di vista, eccepire alcuna intervenuta prescrizione.

Il voler rilevare, invece la prescrizione dei contributi non versati a suo favore dalla precedente amministrazione e la indebita regolarizzazione portata a termine dalla nuova, si risolverebbe, paradossalmente, in un danno per il dipendente stesso: il quale avrà comunque diritto ad una dilazione sostenibile dell’importo con cui sono stati regolati i conti con l’INPS, trattandosi di un errore non al dipendente attribuibile.

9 Gennaio 2019 · Tullio Solinas


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