Consumi sempre presunti contabilizzati da Eni gas & luce – Devo pagare?


Tutela consumatore gas acqua luce





Ho ricevuto da ENI gas e luce l’ennesima bolletta con 80 m3 da loro stimati ma da me non consumati: la bolletta precedente, per la quale avevo fatto l’autolettura, era stata di 11 m3 in più di quanto da me comunicato e consumato.

Alle mie rimostranze, hanno risposto che se volevo, avrebbero sospeso l’invio della bolletta per un anno, cosa che non è avvenuta.

Devo per forza pagare?

Se non pagasse, passerebbe dalla ragione al torto, con conseguente carico di interessi moratori sulla bolletta non pagata e possibilità di interruzione della fornitura per morosità (con ulteriori spese di riattivazione se non vorrà installare scaldabagno e piano di cottura ad induzione). Il passaggio ad altro fornitore comporterebbe comunque il saldo dei sospesi in essere con ENI gas & luce.

La cosa da fare, piuttosto, è inviare un reclamo ad ENI gas & luce, rigorosamente via raccomandata A/R, lamentando l’utilizzo disinvolto, e persistente, di fatturazione di consumi presunti nonostante l’invio tempestivo di auto lettura (a proposito, se può mantenga copia di uno screen shot con i dati inseriti).

Decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo, a fronte di silenzio del fornitore o di risposta insoddisfacente, potrà attivare qui il servizio di conciliazione presso ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Adendo il Servizio Conciliazione sarà possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. Inoltre, l’eventuale accordo (impegno a conguagliare, nella prossima bolletta, i consumi eccedenti quelli effettivi comunicati), facilitato da un Conciliatore indipendente, costituirà titolo esecutivo da far eventualmente valere innanzi al giudice competente, in caso di mancato rispetto dei contenuti dell’accordo stesso.

La proposta di emissione di fatturazione di un’unica bolletta annuale, dietro esplicita richiesta del cliente, è motivata dal fatto che essendo il fornitore obbligato ad effettuare visura dei consumi effettivi almeno ogni 12 mesi, la fattura annuale non contabilizzerebbe più quelli presunti, in automatico. Ciò non toglie che il fornitore è comunque obbligato a contabilizzare in bolletta, con periodicità inferiore all’anno, i consumi effettivi se tempestivamente comunicati dal cliente, senza contare che, per togliere la castagne dal fuoco al fornitore (risparmi sui costi di gestione del sistema di acquisizione dei consumi comunicati dal cliente, che ormai non vengono più presi in considerazione per cattiva prassi) il cliente dovrebbe farsi carico di pagare, in un’unica soluzione, il costo del gas consumato in un anno, con evidenti e prevedibili difficoltà.

5 Novembre 2018 · Giovanni Napoletano


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