Il condomino che non contribuisce alle spese per l’intervento sulle parti comuni può controllare esecuzione dei lavori?





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Ristrutturo appartamento in bifamigliare ed intervengo anche su parti comuni (consolidamento muri maestri – di antico edificio in pietra – ed eliminazione umidità di risalita).

Altro condomino, a cui ho chiesto di contribuire (articolo 1125 codice civile), mi ha inviato lettera avvocato informandomi che NON CONTRIBUISCE nelle spese.

Inizieremo i lavori tra qualche giorno; quando i lavori saranno “in corso” può altro condomino verificare (personalmente o da tecnico di fiducia) l’esecuzione dei lavori a cui si è SOTTRATTO all’Obbligo di Contribuzione?

Non intendo fare entrare nessuno nel mio appartamento dato che altro condomino può avere informazioni dall’accesso agli atti in comune, dove nella Richiesta Titolo Abilitativo, è stato dichiarato che mi avvalgo della facoltà, nei limiti consentiti, dell’articolo 1102 codice civile (lavori su parti comuni senza necessità di assenso di tutti i condomini).

Fra gli articoli del codice civile, in tema di condominio (anche minimo – nella specie, sembra essere costituito da due soli partecipanti), che lei sapientemente elenca, bisogna ricordare anche il 1122, secondo il quale nell’unità immobiliare di proprietà, ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio: in ogni caso deve essere data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.

Il condominio, quindi, nell’interesse dei condomini tutti (nella fattispecie l’altro proprietario del villino bifamiliare), può disporre ispezioni nel cantiere e dare mandato ad un proprio consulente tecnico per vigilare sul pieno rispetto della norma soprattutto allo scopo di verificare il verificarsi di eventuali danni alle parti comuni dell’immobile riconducibili indirettamente agli interventi eseguiti.

Lo stesso articolo 1102 del codice civile che lei cita, invero, stabilisce che il singolo condomino non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti al condominio. In altre parole, nel regolare l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante, l’art. 1102 del codice civile prevede l’ipotesi che questi intenda eseguire opere per il miglior godimento di essa e gli dà facoltà di eseguirle a proprie spese, purché non ne alterino la destinazione e non ne pregiudichino l’uso, da parte degli altri partecipanti. In tale contesto, è ammessa la vigilanza tecnica da parte del condominio sui lavori in fase di esecuzione e, su rituale domanda del condominio, il giudice può inibire la nuova destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli.

Sulla questione si è pronunciata pure la Corte di cassazione (sentenza 1947/1989) affermando che, in tema di condominio negli edifici, l’esercizio del diritto del singolo sulle parti di sua esclusiva proprietà non può ledere il godimento dei diritti degli altri sulle cose comuni, come si ricava dall’articolo 1122 del codice civile, il quale stabilisce che ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che arrechino danno ad una parte comune dell’edificio, essendo tenuto al rispetto anche della qualità della stessa.

STOPPISH

23 Ottobre 2019 · Piero Ciottoli

Chi esegue lavori sulle parti comuni (50% del condominio) lo fa, ovviamente, salvaguardando qualsiasi condizione in quanto nell’interesse oltre che comune proprio (in più forte di una CQAP favorevole – per ciò che riguarda il decoro). L’altro 50% che non contribuisce, incurante del presupposto basilare del condominio ovvero “la solidarietà”, queste provocazioni le attua “autogiustificandosi” al solo scopo di DISTURBARE.

Tale per cui, pensa l’altro condomino, che non gli verrà più chiesto il Rimborso del pro-quota, pur di liberarsi della rogna. Nel nostro caso (e non solo), condominio minimo non obbligato al Regolamento e Tanto Meno Amministratore, vige l’ANARCHIA.

Noi perseguiamo e non autorizziamo verifiche (inutili), dove l’altro condomino potrà avere soddisfazione rivolgendosi al tribunale, come noi per il rimborso delle spese di interventi su parti comuni (che verranno comunque verificati).

Ok per lo sfogo: ma, manca la domanda.

STOPPISH

23 Ottobre 2019 · Patrizio Oliva

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