Ho avuto approccio bonario con condomina in data 02/05/2019, che in risposta mi scrive tramite avvocato e dice NO alle "risorse smisurate richieste". Propongo ATP invoco articolo 1034 codice civile (bifamiliare) poichè voglio conservare diritto a rivalsa (successivamente, con causa, se serve). Ora dovrò fare lavori poichè i tempi biblici di ATP 01/08/2019 (avvocato mi disse ci vorranno sei mesi) mi impongonono di stare fuori casa e per me la situazione è divenuta insostenibile. Cosa succede se eseguo i lavori per i quali avevo chiesto contribuzione a condomina? considerato che sopralluogo CTU/CTP è stato eseguito il 03/03/2020 (poi è intervenuto virus, se mai ce ne fosse stato bisogno) perdo diritto a rivalsa oppure avendo conservato le fatture spese posso comunque proporre rivalsa della quota (50%) delle medesime? ...
Bonus lavatrice 2022 per lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni
In base all'aggiornamento Agenzia Entrate del gennaio 2022 sui bonus mobili ed elettrodomestici se sono stati fatti lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni del condominio (es. tinteggiatura vano scala) si può usufruire del bonus lavatrice del 50%; pag.3-4. A pagina 2 è scritto che si ha diritto alla detrazione anche se l'elettrodomestico è destinato ad arredare un ambiente diverso da quello dell'intervento edilizio. Che cosa si intende per ambiente diverso? Se installo la lavatrice in un'altra mia abitazione potrò fruire ugualmente di tale bonus 50%. Segnalo che i lavori di tinteggiatura del vano scala condominiale sono stati eseguiti nel 2021 e che la lavatrice l'ho comprata nel luglio 2022. ...
Per vincere la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell'edificio condominiale non sono sufficienti il frazionamento, accatastamento, e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, della parte dell'edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sé inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendosi riconoscere tale effetto solo al contratto di compravendita. Per tutelare la proprietà di un bene classificato dal Codice civile come ricompreso fra le parti comuni del condominio, non è necessario che il Condominio dimostri la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova. Questo, in sintesi, il convincimento dei ...