Il condomino deve contribuire alle spese anche se l’impianto centralizzato non riscalda sufficientemente il suo appartamento
L'obbligo del condomino di partecipare alle spese per il godimento e la conservazione delle cose comuni, e per la prestazione dei servizi resi nell'interesse di tutti i condomini, trova la sua unica fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio, con la conseguenza che se l’impianto centralizzato di riscaldamento non eroga sufficiente calore il condomino che lo lamenta non è esonerato dal contribuire alle relative spese.
In sostanza, l’esonero dal pagamento dei contribuiti, è consentito solo se l’impianto centralizzato, per ragioni strutturali, escluda totalmente il condomino dal relativo servizio, mentre, nel diverso caso in cui venga dedotto un insufficiente grado di riscaldamento dell'unità immobiliare, a causa della colpevole inerzia del condominio nel provvedere alla riparazione dell’impianto, il condomino che si ritiene da ciò danneggiato, può pretendere solo il risarcimento del danno. Ma non può pretendere di essere esonerato dal pagamento della quota a suo carico, o la restituzione di quanto già pagato nei passati esercizi, dato che il servizio, magari entro certi limiti, gli e’ stato comunque fornito.
Quello appena esposto è l'orientamento espresso dai giudici di legittimità nella sentenza numero 15401/14.