Comunicazione di decadenza dal beneficio del termine per una carta di credito revolving e per un affidamento in conto corrente – Possibile che la DBT venga fatta valere anche per il mutuo per il quale sono in ritardo di sole due rate?





Decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito





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Ho ricevuto da parte della banca 2 lettere raccomandate di Decadenza del beneficio del termine: la prima si riferisce a una carta di credito, Esposizione Euro 3 mila e 500 euro di cui insoluto/sconfino Euro 3 mila e 500 euro. La seconda, che è quella che mi spaventa di più, fa riferimento al fido di conto corrente e al Mutuo.

Nella fattispecie indica C/C N. Esposizione Euro 2.609, di cui insoluto/sconfino Euro 109.
Mutuo N. Esposizione Euro 73.500 di cui insoluto Euro 1.140.

Nella lettera la banca mi comunica: Vi dichiariamo formalmente decaduti dal beneficio del termine di cui all’articolo 1186 codice civile. Vi chiediamo di provvedere entro 15 giorni, al pagamento S.E. & O.(Salvo Errori & Omissioni).

Ho chiamato al numero indicato e mi è stato detto che mi contatterà l’ufficio legale e che la situazione del mutuo (con solo il ritardo di due rate) non è grave ma che gli altri debiti (carta di credito e fido) hanno trascinato tutta la situazione e quindi anche il mutuo viene interessato dalla situazione debitoria, e ciò sarebbe successo anche se le rate del mutuo fossero regolari.

Vi risulta possibile una simile situazione? Io ho comunicato che la DBT si può fare solo con almeno 7 rate insolute e che sono tre finanziamenti distinti, ma loro mi hanno detto che quando le posizioni in sofferenza sono più di una, vanno tutte in un unico calderone, e che l’unica cosa che posso fare è aspettare che l’ufficio legale possa accordarmi una soluzione di pagamento consona alle mie possibilità.

Secondo voi se io dovessi pagare l’insoluto del mutuo e non riuscissi a pagare la carta e il fido, cosa potrebbe succedere? Possono davvero chiedermi di rientrare in tutto l’importo residuo del mutuo? E non pagando rischio che la casa vada all’asta anche se non ho rate insolute?

La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Il Testo Unico Bancario (TUB) all’articolo 40 (estinzione anticipata e risoluzione del contratto) si riferisce al singolo contratto di mutuo concesso da banche ed intermediari finanziari.

L’articolo 1186 del codice civile dispone che, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.

Qui si parla di stato di insolvenza, e, dunque, di un imprenditore professionista, non di un debitore consumatore.

Pertanto sono convinta che ci troviamo di fronte a pratiche intimidatorie e scorrette messe in atto dalla banca: la DBT è legittima per l’esposizione debitoria di 2.609 euro riferita all’affidamento in conto corrente, nonché per i 3.500 euro di insoluto relativi alla carta revolving. Ma non può coinvolgere ed estendersi al contratto di mutuo fino a quando il ritardo nel versamento delle rate non si verificherà per almeno sette volte, anche non consecutive.

STOPPISH

17 Aprile 2018 · Carla Benvenuto

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