Compatibilità tra indennità di disoccupazione e stage





Indennità di disoccupazione





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Ad agosto 2018 mi sono trovata disoccupata poichè un ramo dell’azienda ha chiuso, ed ho iniziato a percepire disoccupazione, successivamente però a settembre ho nuovamente trovato una nuova occupazione in somministrazione, dalla quale ho dato le dimissioni a Dicembre 2018 per iniziare uno stage retribuito che terminerà a Giugno, quindi durata 6 mesi.

Successivamente alle mie dimissioni ho continuato a percepire la naspi di 800 euro mensili, nonostante io non abbia fatto alcun tipo di comunicazione.

Mi spetta questa naspi? Possibile che abbiano fatto un errore?

In caso come devo muovermi di conseguenza?

Ho letto che bisogna comunicare con un modulo l’inizio di una nuova attività lavorativa ma, io pensavo che avendo chiesto le dimissioni dal lavoro precedente, non avessi più diritto alla disoccupazione.

Il disoccupato che fruisce dell’indennità di disoccupazione (NASpI) è tenuto a comunicare, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito presunto, informazione in base alla quale l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avrebbe deciso se ridurre l’importo mensile della NASpI o se dichiarare decaduto il beneficiario dalla misura di sostegno al reddito.

La prima comunicazione avrebbe dovuto effettuarla, addirittura, entro un mese dall’attività iniziata nel 2018.

Quindi l’errore l’ha commesso lei: appena dall’incrocio dei dati comunicati dai datori di lavoro emergerà l’indebito, la NASpI le verrà revocata e l’INPS recupererà le somme da lei percepite e non dovute tramite riscossione coattiva.

Cosa può fare adesso? Cominciare a mettere da parte le mensilità indennitarie che le verranno accreditate per essere pronta a far fonte alla restituzione dell’indebito.

STOPPISH

22 Maggio 2019 · Tullio Solinas

La mia domanda quindi è: mi verrà revocata la disoccupazione in toto? Mi verrà concessa nuovamente al termine dello stage?

Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima.

Nel suo caso, quindi, l’indennità di disoccupazione non le verrà revocata, dato che entrambi i contratti, presi singolarmente, non superano i sei mesi.

Tuttavia l’INPS, dopo aver acquisito il reddito effettivo percepito da settembre a dicembre 2018 e averle chiesto il reddito presunto per l’attività classificata come “stage”, calcolerà la riduzione dell’indennità NASpI che avrebbe dovuto esserle applicata e le chiederà indietro i soldi corrisposti in più.

Se, dopo il cosiddetto stage, ci sarà un residuo del numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, al netto del periodo di prestazioni di disoccupazione già fruito, percepirà ancora l’indennità di disoccupazione, presumibilmente con un importo mensile diverso.

STOPPISH

23 Maggio 2019 · Annapaola Ferri

Riporto quanto da voi scritto in questo altro intervento

“Con la circolare 174/2017, del 23 novembre scorso (2017 ndr), l’INPS ha chiarito che nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione.

In tali ipotesi, pertanto, le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.”

Quindi perché mi dite che devo fare la comunicazione all’INPS?

Abbiamo già chiarito che, essendo il periodo di attività di durata semestrale, l’omissione della comunicazione non comporta la decadenza della prestazione NASpI. A cosa serve dunque la comunicazione all’INPS sul reddito presunto? Ad evitare che la riduzione dell’indennità non venga applicata per tempo, generando successivamente un avviso di addebito: in pratica l’obbligo di restituzione di quanto percepito in più.

Ora ci sono sicuramente i tre mesi da settembre a novembre 2018 in cui ha percepito un importo indennitario che, probabilmente, avrebbe dovuto subire una decurtazione.

Perché abbiamo scritto che sarebbe stato opportuno comunicare anche l’inizio attività e reddito presunto per lo stage semestrale, pur avendo scritto che nei casi di soggetti beneficiari di indennità NASpI titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, pur a fronte dell’assimilazione, ai fini fiscali, delle somme percepite ai redditi da lavoro dipendente, non si ravvisa lo svolgimento di un’attività lavorativa prestata dal soggetto con correlativa remunerazione?

Per il semplice fatto che a partire dal novembre 2017 (data della circolare citata) molti sono stati i casi che abbiamo dovuto professionalmente affrontare di disoccupati, formalmente titolari di stages (ma anche di tirocini professionali) che, tuttavia, dissimulavano vere e proprie attività di lavoro dipendente classificate come tali dall’INPS e quindi comportanti, ex post, una riduzione dell’indennità. Ad esempio, il contratto di lavoro di apprendistato in prova è un vero e proprio contratto di lavoro dipendente a tempo determinato che prevede anche il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali e, in quanto tale, non è cumulabile con l’indennità di disoccupazione: tuttavia spesso ci si riferisce, erroneamente, ad esso come un contratto di stage/tirocinio.

Allo stato attuale, comunque, per lei non cambia nulla: al massimo, qualora la sua attività non fosse assimilabile allo stage, dovrà solo attendere le deliberazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) riguardo l’importo da restituire.

STOPPISH

23 Maggio 2019 · Patrizio Oliva

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