Coinvolgimento del coniuge del debitore esattoriale in azioni esecutive avviate da Agenzia delle Entrate Riscossione


Beni in regime di comunione e di separazione, riscossione coattiva esattoriale





Debito totale mia attività euro 100 mila circa con enti fiscali dello stato: separazione beni registrata su atto matrimonio redatto da notaio nel 1976, non vivo ufficialmente in casa coniugale intestata a mia moglie e figlia sposata da oltre 10 anni. Attualmente ho partita iva per attività di consulenza commerciale con debiti fiscali che sto pagando a rate.

Residenza attuale in altro comune limitrofo a quello di mia moglie con la quale comunque vivo: alcune utenze casa di mia moglie a me intestate da sempre. Alcuni versamenti in pagamento sono da me effettuate riscontrabili in versamenti alla banca.

Chiedo se Agenzia delle Entrate Riscossione può rivalersi su mia moglie e/o figlia.

Quale atto moglie e/o figlia possono fare oggi per disconoscere il mio debito che risale a circa 10 anni, fa con interruzione prescrizione, avendo ora io attività in indirizzo residenza e di partita iva e comune diverso dal loro possono collegare le responsabilità fiscali anche se matrimonio è tutt’ora valido.

Può essere conveniente diventare senza fissa dimora?

Se il debito con la Pubblica Amministrazione è sorto in tempi successivi al 1976, Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà avviare azioni esecutive nei confronti di sua moglie. Men che mai potrebbe rivalersi su sua figlia.

Il fatto che il debitore paghi le utenze domestiche (luce, acqua, gas) relative all’abitazione in cui risiede anagraficamente la propria famiglia non è rilevante ai fini della eventuale responsabilità patrimoniale del coniuge.

Invece, eventuali donazioni effettuate dal debitore a favore del coniuge in separazione dei beni o della figlia, oppure eventuali immobili acquistati dal coniuge o dalla figlia, non percipienti reddito e senza giustificazione di provenienza delle risorse finanziarie necessarie, potrebbero rappresentare beni a rischio di azione revocatoria, pignoramento ed espropriazione se effettuati nella finestra temporale dell’ultimo quinquennio.

In caso di decesso del debitore, coniuge e figlia di quest’ultimo dovranno provvedere a rendere dichiarazione di rinuncia all’eredità.

3 Novembre 2019 · Carla Benvenuto


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